Aveva chiesto asilo in Germania e probabilmente voleva raggiungere la Gran Bretagna quando fu fermato a Calais. Era il 26 novembre del 2016 e un cittadino iracheno fu fermato nella zona del porto. Nel giro di poche ore il prefetto ne decise il trattenimento e il trasferimento nel paese in cui aveva presentato la domanda. A questa decisione l’uomo, Adil Hassan, si era opposto e il Tribunale amministrativo di Lille, annullando la decisione del prefetto, aveva sollevato la questione dinanzi alla Corte di giustizia europea.

I giudici, con un verdetto depositato il 31 maggio, hanno stabilito che non è possibile fare i respingimenti immediati dei migranti ai confini, tra Paesi Ue. Interpreteando il Regolamento di Dublino III le toghe del Lussemburgo hanno stabilito che “quando una persona si reca in uno Stato membro dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Paese dell’Ue il primo non può decidere di trasferirla verso il secondo, prima che quest’ultimo abbia dato il suo accordo alla richiesta di ripresa in carico”.

Dalla domanda di asilo alla decisione del giudice di Lille
Adil Hassan aveva fatto domanda di protezione internazionale in Germania il 14 dicembre 2015, aveva raggiunto la Francia, dove era stato fermato. Il cittadino iracheno, che era stato identificato il 7 novembre 2015, ha impugnato dinanzi ai giudici francesi la decisione sostenendo che così veniva disatteso il regolamento Dublino III perché era stata adottata e a lui notificata prima che Berlino rispondesse esplicitamente o implicitamente alla richiesta di ripresa in carico delle autorità francesi. Investito della causa, il tribunale amministrativo francese di Lille ha posto la questione alla Corte di giustizia ovvero se le autorità francesi potessero adottare una decisione di trasferimento al cittadino iracheno e notificargliela prima che la Germania avesse accettato esplicitamente o implicitamente tale ripresa in carico. La Corte dichiara che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata all’interessato solo dopo che lo Stato membro richiesto (in questo caso la Germania) abbia, implicitamente o esplicitamente, accettato di riprendere in carico tale persona.

La Corte: “Non si può ridurre il diritto di ricorso”
In particolare, la Corte rileva che una persona “potrebbe essere costretta, prim’ancora che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di ripresa in carico, a proporre un ricorso contro la decisione di trasferimento – si legge in una nota della corte – ancorché un tale ricorso possa intervenire solo nel caso in cui lo Stato membro richiesto abbia risposto favorevolmente alla richiesta di ripresa in carico. Peraltro, la portata del diritto a un ricorso effettivo dell’interessato potrebbe uscirne ridotta, dato che la decisione di trasferimento sarebbe fondata solo sugli elementi di prova e le circostanze indiziarie raccolti dallo Stato membro richiedente (nella fattispecie, la Francia). Infine, ammettere che l’adozione e la notifica di una decisione di trasferimento possano intervenire prima della risposta dello Stato membro richiesto significherebbe, negli Stati membri che non prevedono la sospensione di una tale decisione prima della risposta dello Stato membro richiesto, esporre la persona interessata al rischio di un trasferimento verso detto Stato membro prim’ancora che quest’ultimo vi abbia in linea di principio acconsentito“.

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