Il governatore del Friuli Venezia Giulia parla a un Forum all'Ansa: "Le protezioni internazionali sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria". Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari risponde però a obblighi costituzionali e derivanti dalla Convenzione di Ginevra e dalla Cedu
“La prima cosa è togliere la protezione umanitaria perché esiste solo in Italia”. E’ la prima risposta al tema immigrazione secondo Massimiliano Fedriga, fresco di elezione a governatore del Friuli Venezia Giulia. Il presidente regionale leghista è ospite di un Forum all’Ansa: parla anche del presidente francese Emmanuel Macron e si augura che “abbia capitato l’errore che ha fatto” nell’usare “parole troppo dure” nei confronti dell’Italia. Ma non risparmia nemmeno la Spagna, la quale “non può insegnarci che bisogna accogliere chiunque” perché in passato “ha usato la forza in modo vigoroso per chiudere le frontiere, una scelta che noi non avremmo mai fatto”.
La scelta che Fedriga vorrebbe fare è invece togliere la protezione umanitaria. “La creazione di hotspot in Africa può essere una soluzione: consente di verificare chi ha diritto e chi non ha diritto”, spiega il governatore, ma non è abbastanza. “Le protezioni internazionali sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria – aggiunge – La protezione umanitaria introdotta da Prodi nel 2006 è discrezionale in molti casi basata sulla povertà“. Per questo va tolta, secondo Fedriga, che sostiene come “quello che stanno portando avanti i ministri della Lega è quello che è previsto dal contratto con i Cinquestelle. Sono tutte scelte condivise, non c’è una supremazia della Lega”. “Ora aspettiamo – ha concluso – perché nessuno dà per scontato il risultato, ma il cambio di rotta è chiaro e palese, vedo molto nervosismo rispetto a chi per sei anni ci ha sempre detto che non si poteva fare nulla”.
Che cos’è la protezione umanitaria – La protezione umanitaria è una forma residuale di protezione per quanti non hanno diritto a una forma di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) ma si ritiene abbiano comunque diritto a una forma di tutela. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato infatti quando ricorrono “seri motivi” di carattere umanitario, come ad esempio: motivi di salute o di età, oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali. Ha una durata di 2 anni ed è rinnovabile.
Gli obblighi internazionali che la impongono – L’articolo 5 del decreto legislativo n. 286/08 prevede espressamente che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati […] salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. Come spiega in una scheda per l’Associazione per gli studi giuridici per l’immigrazione l’avvocato Noris Morandi, ci sono degli obblighi internazionali che certamente impongono il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Innazitutto, il principio di non refoulement che deriva dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 e dall’articolo 3 della Cedu, che vieta l’adozione di qualsiasi condotta che possa esporre un individuo al rischio di subire pene o torture e trattamenti inumani e degradanti.