Non guidi da tanto tempo? La tua patente non può comunque essere soggetta a revisione. Ad affermarlo è il Tar di Bolzano, che con la sentenza n°194 del 9 giugno 2018, ha deciso che per mantenere la licenza di guida dopo un periodo di inattività, anche prolungato, dal condurre un veicolo non sia necessario sostenere nuovamente gli esami di abilitazione. Un’interpretazione inedita, sembrerebbe, dell’art. 128 del Codice della Strada, che regola la revisione della patente.

Interpretazione secondo cui tale revisione “non va necessariamente disposta dopo un mancato utilizzo triennale della licenza ma va effettuata una valutazione personalizzata, caso per caso, sui motivi del mancato rinnovo”

Il caso preso in oggetto, nello specifico, era quello di un autista professionale a cui era stata sospesa la patente per due anni a causa di un’infrazione al CdS. Il soggetto non era più andato a ritirare il documento e solo dopo 5 anni ne aveva richiesto un duplicato. L’Ufficio Patenti della Provincia di Bolzano aveva provveduto a produrlo, ma dopo averlo riclassificato da categoria C (camion) a categoria B (auto).

Provvedimento prontamente impugnato dall’autista, il quale si è visto dare ragione dal Tribunale Amministrativo di Bolzano. Che, come riportato da dirittiegiustizia.it, nel dispositivo della sentenza ha fatto passare il concetto che “l’idoneità alla guida di un soggetto non può essere desunta in via meccanica dal fatto che il ricorrente non abbia chiesto il rinnovo della sua patente per un periodo più o meno lungo, senza che venga compiuta una valutazione specifica di altri elementi giustificativi della disposta revisione”.

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