Ricomincia il tormentone sugli spostamenti in auto durante il periodo estivo. A cui tuttavia è stata data una soluzione fin dal 1993, quando furono abolite le prescrizioni sulle calzature da indossare quando si guida. Il problema sono le assicurazioni...
È un po’ una di quella domande classiche, ad andamento stagionale, quasi da maturità (visto che siamo in periodo di): è legale guidare l’automobile con le ciabatte infradito o no? O, addirittura, si può guidare a piedi nudi? La risposta, rullo di tamburi, è… sì, è possibile guidare in ciabatte o anche a piedi nudi: è diventato legale dal lontano 1993, anno in cui sono state abolite le prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da usare mentre si è al volante. E vissero tutti felici e contenti.
Anzi no: la guida a piedi nudi o “ciabattati” potrebbe creare spiacevoli contenziosi con l’assicurazione in caso si provochi un incidente stradale. Un’ipotesi possibile se, nel loro verbale, le Forze dell’Ordine attribuissero la concausa del sinistro al particolare abbigliamento del guidatore responsabile: in altri termini, le calzature o la loro assenza potrebbero diventare materia di ricorso fra le assicurazioni.
Questo perché un piede scalzo, magari anche sporco dopo una giornata di mare, potrebbe scivolare dal pedale del freno, oppure – classico esempio che abbiamo sentito tutti almeno una volta nella vita – la ciabatta potrebbe andare a finire sotto la pedaliera e rendere il veicolo quasi incontrollabile. Ben inteso, “in croce” ci sono le ciabatte, ma quanto detto vale anche per zeppe o scarpe con tacchi esagerati.
Il perché della possibile rivalsa assicurativa sull’automobilista è spiegato negli articoli 140 e 141 del CdS, che prevedono venga tenuto un comportamento di guida tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” e che il conducente debba “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il che può voler dire tutto e, al contempo, niente: da qui l’innesco per possibili diatribe assicurative visto che, con un vestiario “inadeguato”, i suddetti articoli del CdS potrebbero essere infranti. Il rischio maggiore, quindi, è che l’automobilista sia costretto a pagare di tasca propria i danni causati e le spese mediche dell’altro guidatore coinvolto.
Da tenere conto che, se all’automobilista fosse attribuita piena colpa dell’incidente proprio a causa delle calzature inadatte e se la prognosi della parte lesa fosse superiore ai 30 giorni, allora si verificherebbero gli estremi per far scattare anche le previsioni penali sulle lesioni gravi. Vi è passata la voglia di guidare in ciabatte, vero?