Prova dell’etilometro per un automobilista in presunto stato di ebrezza: prima di effettuare il test, le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di chiarire alla persona fermata che può avvalersi della presenza del proprio avvocato durante l’esame del “palloncino”. La mancata lettura di questo diritto potrebbe invalidare i risultati del test, incluse le misure penali previste in caso di rifiuto del soggetto a eseguirlo. Lo ha stabilito la sentenza 29081 del 2018 dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Nel commentare la notizia e nel pubblicare la decisione del 22 marzo, depositata il 22 giugno, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it sottolinea come “il sistema di garanzie assicurato al conducente dal combinato disposto degli articoli 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento tramite etilometro, momento in cui deve anche essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato”.

Tutto scaturisce dalla riforma, da parte della Cassazione, di una sentenza della Corte di Appello di Trieste: quest’ultima aveva giudicato colpevole un automobilista che si era rifiutato di effettuare l’alcol test, comminandogli una pena di 8 mesi di carcere e 1.800 euro di ammenda. Una sentenza ribaltata proprio per “vizio di motivazione del provvedimento, in relazione al mancato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico tramite etilometro”. Ne consegue che un conducente sarà perseguibile penalmente per il rifiuto di sottoporsi all’etilometro solo se preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale: una conditio sine qua non per l’intera procedura di verifica.

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