L’espulsione di un clandestino, in presenza di un atto amministrativo o giudiziario, deve necessariamente avvenire con il “trattenimento” dell’interessato da parte delle forze di Polizia. Ma questa privazione della libertà di movimento non può integrare un illecito penale grave come il sequestro di persona, altrimenti si cadrebbe nel paradosso che nessuna espulsione sarebbe praticabile e nessun extracomunitario ritenuto responsabile di permanenza illegale potrebbe essere accompagnato ai confini nazionali per il rimpatrio. In 48 pagine il gup triestino Giorgio Nicoli spiega perché ha demolito – con una sentenza di assoluzione, emessa il 4 giugno scorso nei confronti di sette poliziotti – l’impegnativa, ma a suo dire inconsistente istruttoria, in cui la pubblica accusa avrebbe sostenuto una tesi paragonata alle “chiacchiere da bar Sport”, una specie di “fake news” che non può essere accolta in una sede giudiziaria.
L’inchiesta riguardante 170 casi di “sequestro di persona” aveva preso il via dal suicidio di Alina Bonar Daciuk, una trentaduenne ucraina che si era impiccata con una cordina della felpa in una cella di sicurezza del posto di Polizia di Villa Opicina nel 2012. Sul banco degli imputati erano finiti, tra gli altri, i dirigenti dell’ufficio immigrazione, Carlo Baffi e Vincenzo Panasiti. “Tali accuse sono manifestamente infondate e destituite di fondamento” scrive il gup. “Il procedimento si è protratto per oltre 6 anni con una attività delegata del pubblico ministero di frenetica acquisizione di documenti, soprattutto cartacei, ma anche video e informatici, che ha impegnato mezzi, risorse umane e logistiche e tempo di dimensioni e impegno giganteschi”. Secondo il gup, la Procura avrebbe dovuto dare più credito alle norme di legge e alle prove illustrate dalle difese, che dimostravano la legittimità dei trattenimenti a fine di espulsione. Il magistrato definisce l’accusa “una teoria peregrina e velleitaria, e ciò secondo un giudizio – si stima – raggiungibile dall’uomo medio, senza particolari difficoltà”.
A febbraio il pm Massimo De Bortoli aveva chiesto condanne per complessivi 20 anni e 9 mesi di reclusione. Ma perché la tesi del pm è insostenibile? Perché nega il diritto delle autorità italiane “quelle amministrative, ma anche quelle giudiziarie, di trattenere, per nessun motivo, qualsiasi cittadino straniero che risulti illegalmente (o non più legalmente), presente e circolante sul Territorio Nazionale”. Secondo il gup ciò avrebbe significato ritenere che gli agenti non possono fare i trattenimenti, “neppure in vista del solo fine, riconosciuto ovunque nel Mondo, nei confronti degli stranieri, vale a dire per assicurarne nelle forme di legge e nel rispetto dei diritti degli interessati, l’allontanamento, mediante rimpatrio, sempre obbligato, ma all’occorrenza anche forzato (coatto) dal territorio dello Stato, nel quale non abbiano valido titolo a permanere e dunque a circolare”.
L’equiparazione dei trattenimenti ai sequestri di persona è “una tesi surreale che, ove per esempio fosse diffusa sul web, quale contenuto di una nuova norma introdotta nell’ordinamento, o magari prospettata in un qualsiasi ‘Bar dello sport’ della Penisola (luogo evocato dal pm in replica) gli utenti della Rete, o gli avventori presenti, capirebbero all’istante, tutti (si stima), trattarsi di una bufala!”. E ancora: “Con qualsiasi governo in carica e maggioranza, di destra, di centro, di sinistra o di qualsiasi altro orientamento politico, non solo in Italia ma in tutti gli Stati del Mondo, l’esistenza di una simile norma non potrebbe che essere propalata a titolo di fake news!”.
Secondo il giudice, l’inchiesta avrebbe “creato il panico nella Questura di Trieste e, forse, anche in altre questure. Tanto che avrebbe indotto almeno a Trieste e a Gorizia (come perentoriamente affermato dal pm nella replica, quale risultato-vanto delle sue indagini) a non osare più a trattenere gli stranieri da espellere, al massimo invitandoli con un ‘biglietto’ – se lo vogliono – a sottoporsi volontariamente alle procedure mirate ad allontanarli dal territorio nazionale”.
Nei capi d’accusa veniva contestato ai poliziotti di aver compiuti tutti gli atti che servono per aver dato corso alle procedure di espulsione. Qualche esempo? “Trasmettere, via fax, al Tribunale il decreto di accompagnamento alla frontiera, richiedendo fissarsi udienza di convalida”. E ancora: “aver ordinato all’agenzia viaggi i biglietti aerei per i voli di rimpatrio dei cittadini stranieri e/o averne disposto l’Ordine per la scorta nell’accompagnarli agli aeroporti di Milano e/o Roma”. Oppure: “aver siglato in calce a richieste del Questore al Prefetto di emettersi decreto di allontanamento/espulsione ovvero in calce all’Intimazione del Questore a lasciare il territorio nazionale”.
Il giudice definisce un “postulato” la tesi del pm di “illiceità totale del trattenimento presso Uffici di Polizia di qualsiasi straniero da allontanare”. Fossero state vere le accuse, un poliziotto avrebbe dovuto limitarsi a consegnare un avviso allo straniero, con l’invito a presentarsi alle diverse fasi culminate poi nell’espulsione, per esempio di recasi in aeroporto dove lo Stato italiano aveva già acquistato per lui il biglietto aereo per farlo rimpatriare.