Non tutti sanno che il Codice della Strada prevede norme e sanzioni anche per chi si muove a piedi. Come il divieto di sostare in gruppo sui marciapiedi, sancito dall'articolo 190. E' bene ricordarlo specie in questo periodo, quando il bel tempo invita a lunghe passeggiate in città
Sono tante le regole che gli automobilisti sono chiamati a rispettare per non incorrere in spiacevoli sanzioni. Tuttavia, anche i pedoni sono chiamati a rispettare una serie di norme comportamentali, dalle modalità di corretto attraversamento della carreggiata al divieto di sostare in gruppo sui marciapiedi: lo stabilisce l’articolo 190 del Codice della Strada e per chi sgarra ci sono multe fino a 100 euro da pagare.
La legge afferma che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Non solo, “fuori dai centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”. E mezz’ora dopo il tramonto, tutti in fila indiana sulle strade esterne ai centri abitati e prive di illuminazione.
Anche per attraversare la carreggiata ci sono delle regole chiare: devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Qualora questi fossero assenti o distassero più di 100 metri, allora i pedoni possono attraversare la strada in senso esclusivamente perpendicolare alla carreggiata, “con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
Inoltre, è vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni, le piazze aperte al traffico e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri. Proibito pure effettuare l’attraversamento stradale passando davanti agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. Il CdS stabilisce che se il pedone attraversa la carreggiata in una zona sprovvista degli attraversamenti pedonali, sarà tenuto a dare precedenza ai conducenti.
E se molti utenti della strada sanno che “è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”, in pochi sono a conoscenza del fatto che è vietato “sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”. In altri termini, i pedoni in movimento hanno la “precedenza” su quelli fermi.
Senza contare che, “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade”, così come spazi riservati ai pedoni. Non si possono poi effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Infine, “le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”.