Tutto è nato dal processo Aemilia, dove si era creato un paradosso. Tra maggio e giugno del 2017 due sedute erano saltate per lo stato di agitazione dei legali iscritti alle Camere Penali: proprio in base all’articolo di legge incriminato, gli imputati avevano dato il loro consenso, vincolante, all’astensione dei legali. Determinando così la sospensione delle udienze e il prolungamento dei termini di carcerazione preventiva. Per gli ermellini è "costituzionalmente illegittimo", perché il codice di autoregolamentazione che governa i criteri del diritto di sciopero per gli avvocati ha una falla poiché autorizza un arbitrio
La Corte Costituzionale si è pronunciata: l’articolo 2 bis della legge del 1990 che fissa le norme sul diritto di sciopero degli avvocati a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona “è costituzionalmente illegittimo” perché il codice di autoregolamentazione che ne governa i criteri ha una falla, autorizza un arbitrio. Consente in sostanza di “incidere sulla restrizione della libertà personale” degli imputati in regime di custodia cautelare, affidando al consenso individuale il potere di eludere un principio sovrano. Che la Suprema Corte richiama a chiare lettere: “È la legge che stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva” perché la “tutela della libertà personale è un valore unitario e indivisibile che non può subire deroghe o eccezioni”.
In sostanza al processo Aemilia, processo alla ‘ndrangheta in Emilia Romagna, si era creato un paradosso, tra maggio e giugno del 2017, quando due sedute erano saltate per sciopero degli avvocati iscritti alle Camere Penali. Saltate proprio perché in base all’articolo di legge incriminato gli imputati avevano dato il loro consenso, vincolante, all’astensione dei legali. Determinando così come effetto secondario la sospensione delle udienze e il prolungamento dei termini di carcerazione preventiva. Un piccolo danno per sé, in cambio di un sostegno convinto alle rivendicazioni dei propri legali. Sta proprio in questa scelta il conflitto costituzionale sul quale la Corte si è finalmente pronunciata. Un conflitto sollevato dopo quelle giornate di sciopero dal collegio giudicante, composto dal presidente Francesco Maria Caruso e dai magistrati Cristina Beretti e Andrea Rat, attraverso due ordinanze del 23 maggio e del 13 giugno. Il collegio si rivolgeva alla Suprema Corte chiedendo di valutare la legittimità dell’art. 2 bis in riferimento a ben 9 articoli della Carta Costituzionale, sostenendo che le norme sulla ragionevole durata del processo e sulla tutela dei diritti, a partire da quelli degli imputati, non potevano ammettere “alcuna interferenza”, neppure per volontà degli imputati stessi.
Diritto di sciopero da un lato, regolato dalla legge del 1990, diritto al limite massimo della carcerazione preventiva, stabilito dall’art. 13 della Costituzione dall’altro. Due principi sacrosanti a tutela delle libertà individuali e collettive che entravano in conflitto generando scintille e polemiche nell’aula del Tribunale. Un anno dopo, con la sentenza n.180 depositata il 27 luglio 2018, la Corte presieduta da Giorgio Lattanzi ha dato ragione al Tribunale presieduto dal dottor Caruso. Non solo nel merito della questione di legittimità costituzionale, ma anche sulla scelta di proseguire il processo senza fermare le udienze in attesa del pronunciamento dal Palazzo della Consulta. Lo stop alle udienze era stato richiesto il 27 maggio 2017 in un ricorso per Cassazione presentato da uno dei legali del processo Aemilia, l’avvocato Luca Andrea Brezigar, facendo riferimento alla legge del 1953 che stabilisce la sospensione del giudizio qualora si evidenzino questioni di legittimità costituzionale.
La Cassazione aveva di recente dato ragione all’avvocato Brezigar, ritenendo che le udienze successive al maggio 2017 sarebbero da considerarsi nulle essendo venuta meno la “potestat decidendi”, cioè la capacità di decidere del Tribunale. “Sarebbero” al condizionale, spiega ora la Suprema Corte, solo “nella ipotesi che le sollevate questioni di costituzionalità non fossero accolte da questa Corte”, perché la Cassazione non può annullare né impugnare atti che pongono questioni di legittimità riguardanti la Carta Fondamentale. Taglia la testa al toro il passaggio nel quale la sentenza della Corte Costituzionale dice: “Il principio della ragionevole durata del processo non esclude che il giudice possa sospendere il singolo momento processuale senza arrestare l’intero processo”. La questione dello svolgimento dell’udienza, in occasione di uno sciopero, non interessa quindi tutte le altre udienze, nelle quali “l’attività processuale è del tutto estranea alla questione di costituzionalità e non è influenzata da essa”. Come a dire: il processo va sospeso solo nelle udienze in cui lo sciopero solleva il dubbio del conflitto costituzionale. Quelle di Aemilia che interessano sono due: il 23 maggio e il 13 giugno 2017. Tutte le altre non sono in discussione.
La sentenza della Corte Costituzionale segna una nuova tappa della battaglia legale e giurisprudenziale che si combatte dentro e fuori l’ala bunker di Aemilia. Un maxi processo molto complesso alla ‘ndrangheta emiliano romagnola, che si avvicina alla sentenza di primo grado nel rito ordinario e abbreviato di Reggio Emilia prevista tra settembre ed ottobre. A tre anni e mezzo di distanza dai 117 arresti del gennaio 2015, ad oltre due anni dall’inizio del processo che vede alla sbarra complessivamente 240 persone, sul Tribunale pendeva la spada di Damocle del possibile annullamento di oltre un anno di udienze. La sentenza della Corte Costituzionale che pare scongiurare questa ipotesi è definita “oscura” dall’avvocato Gaetano Pecorella che siede sul banco dei difensori mentre appare molto chiara alla Direzione Distrettuale Antimafia. Di certo segna un punto a favore del rigore e dell’intuizione di un Collegio Giudicante che ha incassato in silenzio le tante accuse alle proprie autonome scelte nella gestione del dibattimento e che oggi può appuntarsi una legittima medaglia al petto: se la Consulta scopre e sancisce che una norma del diritto di sciopero nei processi penali è incostituzionale, il merito è suo.