Diritti

Biotestamento, via libera del Consiglio di Stato all’attuazione della legge approvata a dicembre 2017

Con le Disposizioni anticipate di trattamento - ricorda la nota di Palazzo Spada - ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere "ora per allora" su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso; ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto

Via libera dal Consiglio di Stato all’attuazione del biotestamento, diventata legge il 14 dicembre 2017. Palazzo Spada ha depositato oggi le risposte ai quesiti del ministro della Salute sulle Disposizioni anticipate di trattamento, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale. “Con il parere reso oggi il Consiglio di Stato – sottolinea un comunicato – contribuisce all’effettiva attuazione del testamento biologico”.

Con le Disposizioni anticipate di trattamento – ricorda la nota di Palazzo Spada – ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso; ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto. In particolare con il parere reso oggi il Consiglio di Stato ha ritenuto che “la banca dati nazionale – proprio perché le relative informazioni possono essere conosciute sull’intero territorio del Paese – su richiesta dell’interessato deve contenere copia delle Dat, compresa l’indicazione del fiduciario, salvo che il dichiarante non intenda indicare soltanto dove esse sono reperibili”.

Inoltre ha stabilito che il registro nazionale “è aperto anche a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale”. E ancora: “Le Dat non hanno alcun vincolo di contenuto: l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc. Spetterà al Ministero della Salute mettere a disposizione un modulo-tipo per facilitare il cittadino a rendere le Dat”. “Poiché le Dat servono ad orientare l’attività del medico, è necessario – sottolinea ancora il parere -che ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante. Conseguentemente occorre che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute. Alle Dat, può accedere il medico e il fiduciario sino a quando è in carica“.