“Non si può individuare con assoluta certezza” che cosa abbia scatenato lo stress che, insieme ad altre concause, avrebbe provocato la morte di Giuseppe Uva, già affetto da una grave patologia cardiaca, di cui né lo stesso operaio né gli imputati erano a conoscenza. E per questo motivo non si può sostenere la sussistenza del “nesso causale” tra le condotte degli imputati e la morte dell’operaio. Così i giudici della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza di assoluzione di due carabinieri e sei poliziotti emessa il 31 maggio 2018.
Il pg di Milano, Massimo Gaballo, per gli imputati aveva chiesto condanne fino a 13 anni per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato. Per l’accusa era stato provocato dalle “condotte illecite degli imputati” lo stress che fu “tra le cause, insieme a una patologia cardiaca”, della morte di Uva. Il 43enne, fermato da due militari dell’Arma mentre cercava di spostare delle transenne dal centro di Varese, fu poi portato in caserma e infine trasportato con trattamento sanitario obbligatorio all’ospedale di Circolo di Varese, dove morì la mattina successiva. Secondo Gaballo, la “costrizione fisica” a cui fu sottoposto Uva quella notte, insieme alle “lievissime lesioni riscontrate sul suo corpo”, gli avrebbe provocato quella “tempesta emotiva” in seguito alla quale si sarebbe scatenato “l’evento aritmico” e da lì la morte. Gaballo aveva chiesto di condannare a 13 anni i due carabinieri e a 10 anni e 6 mesi sei agenti.
Per l’accusa, che aveva chiesto senza successo alla corte di riascoltare i testi, il fermo di Uva insieme un altro uomo, Alberto Biggiogero (che un anno fa ha ucciso il padre), fu operato “senza che ve ne fosse la necessità” e motivato da possibili rancori con uno dei coinvolti nella vicenda come sostenuto nell’impugnazione della sentenza di primo grado. Spinto o strattonato, costretto a restare in caserma contro la sua volontà e forse fermato per vecchie ruggini Uva sarebbe morto per concause tra cui appunto il forte “stress”. Nell’impugnazione, il sostituto procuratore Generale aveva contestato l’assoluzione dei giudici varesini definendola “motivata in modo estremamente sommario“, ripercorrendo tutto il procedimento giudiziario a partire dalle perizie mediche. Invece per i giudici dell’appello hanno riconosciuto la non colpevolezza come del resto era avvenuto in primo grado con la formula “il fatto non sussiste”.