Sul piano del diritto marittimo, l’operazione di salvataggio attraverso cui il rimorchiatore italiano Asso Ventotto ha condotto al porto di Tripoli oltre 100 migranti non si configura come un respingimento, perché l’operazione è stata condotta dalla Libia, senza alcun intervento dell’Italia. Lo sostengono due esperti di diritto del mare: l’avvocato Francesco Del Freo, esperto di diritto penale transnazionale e già difensore dell’ammiraglio Filippo Foffi nel processo sulla “strage dei bambini” dell’11 ottobre ed Elda Turco Bulgherini, professoressa di diritto della navigazione a Roma “Tor Vergata” e all’Accademia della Guardia di Finanza a Roma, oltre che presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (Aidm).

“L’intervento di Asso Ventotto è avvenuto dentro la Search and rescue region (Srr) libica. Non si poteva fare diversamente: una volta che è stata riconosciuta, non si può ignorare il coordinamento dell’autorità libica”, sostiene Francesco Del Freo. Infatti dal 27 giugno 2018 l’International maritime organisation (Imo), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di navigazione, ha riconosciuto l’esistenza di una regione di salvataggio (Srr) libica, di cui è responsabile Tripoli. Significa che ogni evento nell’area in cui è richiesto il salvataggio di navi in difficoltà deve passare da Tripoli, “altrimenti si crea una situazione come quella di Malta, che ha una zona di competenza ma non interviene mai, senza rispettare gli accordi internazionali”, aggiunge Del Freo. “Diverso sarebbe stato il caso in cui un tribunale internazionale si fosse espresso contro la Libia dichiarando che non può avere una Srr perché incapace di gestirla. Non è avvenuto”.

“Le Asso [in tutto ora Marine Traffic ne indica otto] sono imbarcazioni che garantiscono sicurezza e assistenza alle piattaforme petrolifere e fanno la spola tra la terra ferma e le piattaforme – spiega la professoressa Elda Turco Bulgherini -. Già in passato sono state più volte coinvolte in operazioni di salvataggio”. Il fatto che ora esista una Srr libica, però, non toglie che almeno fino ad aprile, a rispondere per la Guardia costiera libica era in realtà la nave Capri della Marina militare italiana. “La Srr libica non è stata solo dichiarata, tanto che ora esiste presso l’aeroporto di Tripoli un coordinamento centrale [che si occupa sia della marina, sia dell’aeronautica e prende il nome di Jrcc, joint rescue coordination center, ndr] e ci sono centri di accoglienza gestiti dal governo e non dai trafficanti. Per quanto sia uno stato debole, non si può non riconoscere la sua sovranità sulla propria zona di salvataggio”, aggiunge Bulgherini. Rispetto ai centri per migranti, il panel di esperti sulla Libia delle Nazioni Unite – l’ultima volta a giugno 2017 – ha denunciato come ad esempio nella città di Zawyia il centro di detenzione (impossibile definirlo di accoglienza), pur riconosciuto dal Ministero dell’Interno di Tripoli, fosse comunque in mano a milizie – quelle dei fratelli Koshlaf – i cui membri sono stati poi in seguito inseriti nella lista delle persone colpite da sanzioni internazionali.

“C’è un cortocircuito: noi dotiamo la Guardia costiera di mezzi, la formiamo, l’Imo ne riconosce la Srr ma poi, quando si occupano di migranti, diciamo che non sono in grado di gestirla. Qualcosa non funziona”, prosegue l’avvocato Del Freo. La realizzazione di un centro di coordinamento dei salvataggi in mare a Tripoli, insieme a dei centri di coordinamento “mobili”, con sede direttamente a bordo delle navi, è un progetto finanziato con soldi italiani attraverso il Trust Fund europeo: 42,2 milioni di euro (capofila il Viminale) per realizzare la struttura entro il 2020 e rafforzare i sistemi di sorveglianza sia a terra sia in mare. Anche l’ex ministro dell’Interno Minniti aveva ricordato l’impegno dell’Italia a costruire un centro di coordinamento, sul modello italiano, a Tripoli nella relazione al Parlamento del 5 luglio 2017.

“Tecnicamente – prosegue Del Freo – il porto di Tripoli è attrezzato e presidiato. È sul piano umanitario, che va scisso da quello marittimo, che bisogna fare ancora molti passi in avanti, visto che a chi sbarca non è nemmeno concesso di chiedere asilo. Ma per questo bisogna rivolgersi a un tribunale internazionale che si occupi di diritti umani”. Su questo filone s’innesta la polemica sulla Libia da considerarsi o meno “porto sicuro”, ossia un luogo dove sia possibile sbarcare migranti e richiedenti asilo. C’è il dispositivo con cui il Tribunale del riesame di Ragusa ha rigettato a maggio il ricorso al dissequestro della nave di Open Arms in cui il giudice scrive che la Libia non è un porto sicuro, ci sono Oim, Unhcr e Ochoa, agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di richiedenti asilo, migranti e diritti umani che hanno definito la Libia un inferno. “Nessuno di questi ha l’autorità per dire cos’è un porto sicuro – sottolinea Del Freo – perché non esistono liste. Vanno valutati volta per volta dal responsabile del coordinamento del soccorso in mare e si possono escludere solo in caso di sentenze di tribunali internazionali in merito”.

Non c’è quindi alcun pericolo, per i due giuristi, che ci sia una nuova condanna dell’Italia per respingimento di massa e violazione del principio di non-refoulment (articolo 33 della Convenzione di Ginevra), per cui non si può rispedire un richiedente asilo in un luogo in cui è in pericolo. Al contrario, questa è la tesi di Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), che chiede in una nota diffusa ieri di accertare quale sia stato concretamente il ruolo dell’Italia in questa operazione.

La condanna precedente risale al 2009, con Roberto Maroni all’Interno e Silvio Berlusconi presidente del Consiglio. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata contro l’Italia nel 2012 e in quel caso il dispositivo faceva riferimento a trattamenti inumani che rischiavano i 24 cittadini somali ed eritrei rispediti in Libia. Ma la consegna ai libici avveniva da parte di navi militari italiane e Tripoli non aveva una Srr di cui oggi è responsabile: “Se anche il comando centrale di Roma fosse stato chiamato per primo, avrà risposto di certo che non aveva competenza in merito – conclude Bulgherini -. Una nave privata non può agire come vuole, né [come ricostruito dal parlamentare Nicola Fratoianni, ndr] per ordine del proprio armatore. Nessuno si prenderebbe una responsabilità di questo tipo. Poteva solo eseguire gli ordini di chi stava coordinando la missione di salvataggio”.

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