È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano”.
All’articolo 1 la norma sanziona con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o multa fino a 6mila euro chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, oppure istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La pena aumenta con il carcere da sei mesi a quattro anni per chi invece istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Inoltre la legge condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia fascista e vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,nazionali o religiosi.
Nel caso di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, queste ultime costituiscono una circostanza aggravante, come specifica l’articolo 3 della legge, che aumenta la pena prevista per il semplice reato fino alla metà.
Da tempo si discute della possibilità di inserire nel testo l’estensione della legge Mancino anche ai reati basati sulla discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La modifica è stata approvata alla Camera nel 2013, ma non ha mai ricevuto l’ok in Senato.