di Enzo Martino*

Il 25 settembre la Corte costituzionale ha deciso la questione relativa alla disciplina dei licenziamenti in regime di Jobs Act sollevata dal Tribunale di Roma. La motivazione della sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane, ma dal comunicato stampa ufficiale già si comprende che si tratta di una decisione di grande portata. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015, emanato in attuazione del Jobs Act e regolante il cosiddetto contrattoa tutele crescenti”.

La questione stava in questi termini. Con il decreto legislativo n. 23/2015, il governo Renzi aveva abrogato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per tutte la lavoratrici e i lavoratori assunte/i con contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. Dopo questa data, la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo è stata sostituita (salvo rari casi) con una modesta indennità risarcitoria, che va da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità, agganciata esclusivamente all’anzianità di servizio (due mensilità ogni anno).

L’indennità in questione era stata poi aumentata dall’attuale governo del 50% nel cosiddetto decreto dignità, passando così a sei mensilità nel minimo e 36 nel massimo: misura del tutto insufficiente non soltanto perché non aveva rimesso la reintegrazione al centro del sistema, ma anche dal punto di vista della sua adeguatezza economica, in particolare per coloro che vantano una modesta anzianità. Ciò perché l’aumento del massimo dell’indennità, in virtù del meccanismo di calcolo legato alla mera anzianità, avrebbe iniziato a operare solo dal 2027 (il massimo di 36 mensilità sarebbe stato raggiunto addirittura solo a partire dal 2033).

La Corte interviene ora su un punto non toccato dal decreto dignità e cioè quello della predeterminazione rigida dell’indennità risarcitoria, riattribuendo al giudice il potere di stabilire il risarcimento tra il minimo e il massimo di legge, in base a parametri anche diversi dalla mera anzianità di servizio. Attendiamo la motivazione per avere indicazioni più precise dalla Corte, ma è facile immaginare che gli altri parametri potrebbero essere individuati nell’entità del danno subito dal lavoratore, nella dimensione dell’impresa, nella gravità dell’inadempimento datoriale e in generale nel comportamento delle parti (principi in parte già contemplati dai commi V e VII dell’articolo 18, ancora in vigore per i vecchi contratti, che potrebbero essere utilizzati in via analogica.

Sono già invece esplicitati nel comunicato i profili di illegittimità costituzionale accolti dalla Consulta: oltre all’articolo 4 Cost. (effettività del diritto al lavoro riconosciuto dalla Repubblica), anche gli articolo 24 Cost. (diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti), 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme) ma anche, e forse soprattutto, i fondamentali principi di ragionevolezza e di uguaglianza, principi che implicano non soltanto di non trattare in modo differenziato situazioni eguali, ma pure di non trattare in modo uniforme situazioni fortemente differenziate (i licenziamenti non sono infatti tutti identici né nei presupposti né nelle conseguenze).

Pur avendo la Corte disatteso altri profili di sospetta illegittimità (principalmente la disparità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti), la riattribuzione al giudice della possibilità di esercitare la sua funzione con riferimento al caso concreto, senza essere più schiacciato in una mera applicazione ragionieristica delle sanzioni, costituisce un risultato di grandissima importanza, perché scardina uno dei pilastri della filosofia del Jobs Act.

Viene infatti dato un colpo mortale alla teoria del “firing cost” (costo del licenziamento), secondo la quale l’impresa deve conoscere in anticipo il prezzo da pagare per liberarsi di un dipendente. Come ha efficacemente scritto il professor Luigi Mariucci, è stata cancellata una norma in evidente contrasto anche con i principi del liberalismo classico, ispirata com’era ai “canoni predicati da quella scuola cosiddetta di ‘law and economics‘ che suggerisce di applicare al diritto del lavoro gli stessi criteri su cui si fondano gli scambi commerciali. Come se il lavoro fosse, appunto, una semplice merce da trattare, sul libero mercato, come tutte le altre merci”. È una scossa a tutto il sistema, che dovrebbe indurre il legislatore ad intervenire nuovamente in materia di licenziamenti: si riapre dunque una partita che sembrava perduta, quella sull’articolo 18. E ciò, di questi tempi, non è davvero poca cosa.

*Avvocato giuslavorista, sono uno dei soci fondatori di “Comma2, lavoro è dignità”. Da numerosi anni opero a Torino in difesa dei diritti dei lavoratori.

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