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Anticorruzione, il testo all’esame della Camera: il daspo varrà anche per le società. Ok ai “pentiti delle mazzette”

Il disegno di legge del guardasigilli Alfonso Bonafede comincia oggi il suo esame a Montecitorio. Interdizione estesa anche alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica. Per le persone è dichiarata estinta se è passato "un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione". Confermato anche l'utilizzo degli agenti sotto copertura anche per combattere i cosiddetti reati dei colletti bianchi

Il daspo Anticorruzione non varrà solo per le persone ma anche per le società. Lo prevede il ddl del guardasigilli Alfonso Bonafede che comincia oggi il suo esame alla Camera dei deputati. Dopo vari ritocchi e modifiche il testo approvato dal Consiglio dei ministri il 6 settembre scorso è composto da dieci pagine e dodici articoli. Gli ultimi sei sono dedicati alla nuova disciplina dei finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. I primi sei, invece, modificano articoli del codice penale, di procedura penale e civile.

Daspo alle società – E poi il decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La modifica fondamentale è all’articolo 25, comma 5 in cui le sanzioni interdittive in caso di condanna passano da una durata “non inferiore ad un anno” a una “non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni“. Le sanzioni vanno dalla “sospensione o revoca delle autorizzazioni” al “divieto di contrattare con la pubblica amministrazione”. Inserito in diversi commi del primo articolo è l’atteso daspo per i condannati e cioè l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici per chi è stato riconosciuto colpevole di una lunga serie di reati: malversazione aggravata dal danno patrimoniale, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione propria, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, abuso d’ufficio aggravato dal vantaggio o dal danno di rilevante gravità, traffico di influenze illecite. Ma solo in caso di condanne superiori ai due anni. “Se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni– recita il ddl – la condanna importa l’interdizione per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette“. Questo per i dipendenti pubblici. Per gli imprenditori “la condanna a pena superiore ai due anni di reclusione per i delitti di cui al presente comma importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio”.

Interdizione cessa 12 anni la riabilitazione – Il daspo vale anche in caso di sospensione o riabilitazione. Alla lettera F si spiega che “il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”. Alla G, invece, è disposto che “la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella della incapacità a contrarre in perpetuo con la pubblica amministrazione”. Se però è passato “un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta”.

Pentiti delle mazzette e agenti sotto copertura – Confermata anche l’introduzione dei cosiddetti “pentiti delle mazzette” con la creazione di un nuovo articolo del codice penale, il 323 bis: ” Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti se prima dell’iscrizione a suo carico della notizia di reato e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili”. Corrotti e corruttori dovranno, in pratica, rivolgersi spontaneamente all’autorità giudiziaria prima di essere messi sotto inchiesta e comunque entro sei mesi dall’aver ricevuto o pagato una tangente. “La non punibilità del pubblico ufficiale, dell’incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite – continua il disegno di legge – è subordinata alla messa a disposizione della utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero alla indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma”. Come dire: bisognerà restituire la mazzetta. Confermata, inoltre, la possibilità di utilizzare gli agenti sotto copertura anche per combattere i cosiddetti reati dei colletti bianchi. Lo prevede l’articolo 5 che ratifica ed esegue la “Convenzione e i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001″.