Il ministero dell'Interno non può compiere scelte "attendiste" perché altrimenti garantirebbe "non l’ordine, ma il disordine pubblico" mentre "dove è più intollerabile il sopruso, là più forte deve essere la reazione dello Stato di diritto". Lo dice la Suprema corte dando ragione ai proprietari di 50 appartamenti occupati contro l'inerzia del Viminale che per sei anni rimandò lo sgombero
Non appena la procura ordina lo sgombero, le forze dell’ordine e il Ministero dell’Interno devono liberare immediatamente gli immobili occupati abusivamente. E il Viminale non può compiere scelte “attendiste” perché altrimenti garantirebbe “non l’ordine, ma il disordine pubblico” mentre “dove è più intollerabile il sopruso, là più forte deve essere la reazione dello Stato di diritto”. Lo dice la corte di Cassazione dando ragione ai proprietari di 50 appartamenti occupati contro l’inerzia del Viminale che per sei anni rimandò lo sgombero.
“La politica di welfare per garantire il diritto ad una casa non può compiersi a spese dei privati cittadini, i quali già sostengono un non lieve carico tributario, specie sugli immobili, per alimentare, attraverso la fiscalità generale, la spesa per lo stato sociale”, scrivono gli ermellini nella sentenza 24198 che accoglie il ricorso delle due società titolari degli appartamenti, 32 in un lotto a Firenze in Via del Romito, e 18 in un lotto a Sesto Fiorentino in via Primo Maggio. I due stabili vennero occupati da attivisti del Movimento per la casa tra il dicembre 1993 e il maggio 1994.
Nonostante la procura di Firenze in breve avesse ordinato lo sgombero, il prefetto e il questore rinviarono per sei anni l’intervento “per evitare disordini e tutelare l’ordine pubblico“. Contestando questa scelta, la Suprema corte afferma che “se l’amministrazione intenda dare alloggio a chi non l’abbia, la via legale è l’edificazione di alloggi o l’espropriazione di private dimore secondo la legge e pagando il giusto indennizzo, e non certo garantire a dei riottosi, perchè di questo si è trattato, il godimento dei beni altrui”. Per la Cassazione, le due società hanno diritto ad ottenere dal Ministero dell’Interno il risarcimento dei danni patiti a causa delle scelte attendiste che hanno “violato e compresso il loro diritto di proprietà”, garantito dalla Carta di Nizza, dalla corte di Strasburgo e dalla Costituzione, e ora la corte di Appello di Firenze deve calcolare i danni prodotti da questo “incredibile ritardo“.