Una prima di una scuola di Capannori era formata da 25 bambini, di cui due portatori di handicap. Secondo la legge, in presenza di un minore disabile non si possono creare sezioni superiori alle 20 unità, salvo casi straordinari e motivati
“Quella sezione dev’essere sdoppiata”. Ad abbattere le classi pollaio ora ci pensa il tribunale amministrativo regionale. È accaduto in una prima classe in una scuola di Capannori, in provincia di Pisa, dove i giudici del Tar hanno annullato il provvedimento del dirigente scolastico che formava un’unica sezione da venticinque alunni, di cui due in situazione di gravità. Non è la prima volta che le famiglie di ragazzi disabili, per ottenere più ore di sostegno o l’insegnante con la specializzazione, sono costrette a ricorrere a un legale o a un’associazione che si occupa proprio di difenderle, ma una sentenza sulla classe pollaio fa senz’altro scuola.
Secondo l’articolo cinque comma due del Dpr 81/2009 “le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, da non più di 20 alunni”, a meno che non vi sia un’esplicita, e motivata, necessità di mantenere un numero più elevato di alunni.
In sostanza è possibile una deroga del 10% purché sia motivata. Nel caso di Capannori, la formazione della classe destinata ad accogliere la bambina “non risulta essere avvenuta nel rispetto delle norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”: manca del tutto una qualche motivazione che possa legittimare il superamento degli standard previsti dalla legge.
A quel punto, la famiglia non ha potuto fare altro che rivolgersi ad un legale e a Mariella De Marco, referente dell’Associazione autismo di Pisa. L’avvocato Marco Tavernese ha fatto ricorso al Tar che si è pronunciato a favore della famiglia e nei giorni scorsi è avvenuto lo sdoppiamento della classe. Il presidente del Tar, Manfredo Atzeni, non ha avuto alcun dubbio e nella sentenza scrive: “Appare evidente come la formazione di una classe con 25 alunni di cui due in situazione di disabilità non risulti assistita dalla concreta motivazione di cui all’articolo 5 del Dpr. 20 marzo 2009; risulta altresì indiscutibile l’ulteriore violazione che prevede uno scostamento massimo del 10% rispetto agli standard di costituzione delle classi, in questo caso, indubbiamente violato”.
Una vittoria per la famiglia e il legale: “Il Tar – spiega Tavernese – ha disposto l’annullamento degli atti impugnati, ovvero la decisione del ministero di formare una sola classe, di conseguenza la scuola è stata obbligata a dividere la sezione. È rara una sentenza simile, le famiglie hanno spesso paura. C’è un problema di informazione. Il ragionamento che fanno è: se la scuola lo fa è perché può visto che si tratta di un ministero. I genitori prima di entrare in collisione con gli istituti manifestano un po’ di resistenza”. Tavernese non se la prende con la scuola di Capannori: “Gli istituti hanno un margine di potere quasi pari a zero. Formano le classi in base all’organico che hanno, che gli viene attribuito dagli uffici scolastici provinciali e quindi dal ministero stesso”.