Valutare la costituzionalità dell’aliquota del condono al 20%, considerare la non punibilità delle frodi effettuate con fatture false e tenere presente il pericolo di fuga dei contribuenti dopo il pagamento della prima rata. Sono le osservazioni fatte in audizione dalla Corte dei conti sul decreto fiscale. Tre rilievi non da poco che vanno ad impattare sui temi più discussi del provvedimento varato dal governo gialloverde. L’osservazione più delicata della Corte dei conti è quella relativa ai “profili di costituzionalità” dell’aliquota del condono, fissata al 20%. Considerando che si tratta di una “imposta ontologicamente inferiore a quella che il contribuente avrebbe pagato alle scadenze ordinarie“, i giudici contabili fanno notare che si istituisce di fatto un pagamento “tardivo” delle tasse “senza aggravio alcuno”. Tutto ciò potrebbe potenzialmente violare i “principi” indicati dalla Corte Costituzionale con sentenza (numero 175) del 1986 e sul condono del 1982.

Dal passato, inoltre, potrebbero arrivare anche altri problemi per il decreto fiscale pentaleghista: il riferimento è al condono tombale del 2002, che viene preso ad esempio dalla Corte dei conti per sottolineare che bisogna “fare attenzione al rischio che i contribuenti paghino la sola prima rata per usufruire dei benefici delle varie modalità di ‘pace fiscale‘ e poi smettano di pagare”. Come, appunto, accaduto 16 anni fa, quando si registrò “la mancata riscossione di ingenti importi dovuti a titolo di pagamento rateale”. L’avvertimento dei giudici contabili è arrivato a proposito delle misure che consentono “il perfezionamento della richiesta” di rottamazione al pagamento “della sola prima rata”. Non solo. Il problema, inoltre, si porrebbe anche per per processi verbali e atti di accertamento, così come per l’integrativa speciale. “È possibile – ha spiegato il presidente dei magistrati contabili, Angelo Buscema – che il pagamento della sola prima rata sia utilizzato per fruire dei benefici che derivano dal perfezionamento della richiesta di definizione e comunque per procrastinare gli atti di riscossione“. Per l’integrativa speciale poi “è prevista una non convincente differenziazione” nei pagamenti, 31 luglio se in unica soluzione o 30 settembre per il pagamento a rate.

Altra pesante annotazione della Corte dei conti riguarda il pericolo di non punibilità delle frodi effettuate con fatture false. In tal senso i giudici contabili hanno fatto notare che “in merito alle implicazioni di ordine penale, la formulazione del comma 9″ sulla dichiarazione integrativa speciale “fa ritenere non punibili, nei limiti dell’integrazione degli imponibili concretamente effettuata e in assenza di ulteriori profili di responsabilità penale, gli eventuali reati commessi riconducibili a dichiarazione fraudolenta” con fatture false o altri artifici. In conclusione, la Corte ha sottolineato anche le “difficoltà di applicazione” della norma in assenza “di un meccanismo di disclosure“.

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