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Manovra, taglio dell’80% dei fondi alle Regioni che non abbasseranno i vitalizi. Pensioni d’oro, “norma in commissione”

La norma promossa dal M5s è stata inserita nell'ultima stesura della legge di bilancio, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato e il via libera del Quirinale
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La legge di Bilancio è pronta. Ottenuta la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, in serata il provvedimento in cui il governo M5s-Lega delinea tutto ciò che ha intenzione di fare in campo economico nel 2019 ha ricevuto dal Quirinale il via libera per la presentazione alle Camere. La prima tappa sarà a Montecitorio e la strada è tracciata: il 21 e 22 novembre si partirà in Commissione e il 29 e 30 in testo approderà in Aula.

Rispetto alle versioni circolate nelle ultime settimane, una novità sostanziale riguarda le Regioni: quelle che non taglieranno i vitalizi di presidenti e consiglieri vedranno ridotti dell’80% i trasferimenti da Roma, senza che vengano tuttavia toccati i fondi a Sanità, scuole per disabili e altri servizi essenziali. Già nella bozza di martedì era previsto un taglio del 30% sulle somme eccedenti che riguardano i servizi essenziali. Dopo il taglio dei vitalizi al Senato, era stato lo stesso Luigi Di Maio ad annunciare che si sarebbe proceduto con le Regioni.

La questione vitalizi è stata affrontata nel testo all’articolo 75: “Riduzione dei costi della politica nelle Regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome”, si legge. Nella bozza, che l’agenzia Adnkronos ha potuto leggere, testualmente si prevede che “ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall’anno 2019, una quota pari all’80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni e province autonome, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale” è erogata a condizione che “le Regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome” entro “quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 2, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale”.

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