In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, elabori una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chi uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica"
In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, elabori una legge sull’eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere – espresso altre volte – che non meriti le attenuanti di aver agito con “particolare valore morale” chi uccide una “persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica”. Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza ‘sconto etico’ a un marito che aveva sparato alla moglie ricoverata allo stadio finale per Alzheimer.
Con questa decisione depositata oggi, i supremi giudici affermano il principio per cui “nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo. Non può quindi essere ritenuta di particolare valore morale – concludono gli ermellini – la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave e irreversibile sofferenza”. Per questa ragione, è stato respinto il ricorso dell’uomo, ultraottantenne, condannato a sei anni e sei mesi, che dopo aver assistito in casa per anni la moglie malata di Alzheimer, le aveva sparato tre colpi di pistola il primo dicembre 2007 quando, per l’ulteriore aggravamento, la donna era stata ricoverata all’ospedale di Prato. Ad avviso della Cassazione, è ritenuta “pratica di civiltà” uccidere gli animali di compagnia quando non curabili, mentre “nei confronti degli esseri umani” operano “i principi finalizzati alla solidarietà e alla tutela della salute” e del “superiore rispetto della vita umana”.
Il 15 febbraio scorso i supremi giudici avevano confermato la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione, senza concessione dell’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore etico, nei confronti di un pensionato che nel 2014 a Firenze uccise la moglie di 88 anni afflitta dal morbo. Sull’eutanasia, scrivevano, non si registra ancora nella società “un generale apprezzamento positivo” ed
anzi ci sono “ampie correnti di pensiero che la contrastano“, situazione “che impone” di non concedere l’attenuante etica. Senza successo, la difesa aveva chiesto alla Suprema Corte di considerare come un valore condiviso dalla società “quello di porre fine alle sofferenze della persona, conformemente ai suoi desideri espressi in vita, rimarcandosi, al riguardo, le differenze con l’eutanasia” perché in questo caso “sussisteva l’ulteriore elemento” di aver posto fine “alle sofferenze di un soggetto amato, insieme all’ossequio della volontà di chi non era più in grado di esprimerla”.
Inoltre nel ricorso i legali dell’imputato, al quale è stato riconosciuto anche dalla Cassazione di aver preso una decisione “difficile e disperata” quando era ormai “incapace di sopportare le sofferenze e l’inarrestabile decadimento fisico e cognitivo della moglie”, avevano fatto riferimento ai paesi europei che hanno legalizzato l’eutanasia e il suicidio assistito, alle sentenze Cedu sul diritto a decidere come e quando morire.