Ambiente & Veleni

Decreto Genova, è legge anche l’articolo sui fanghi in agricoltura. Ho una domanda per M5s

Con la conversione in legge del decreto governativo per il disastro di Genova, è diventato legge anche l’articolo 41, quello, cioè, che, “per superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione” per l’agricoltura, ha elevato ampiamente, per numerose sostanze tipicamente industriali e pericolose, i limiti che la Cassazione nel 2017 aveva indicato: in primo luogo, gli idrocarburi dove da 50 mg/kg si passa a 1000; anzi a molto di più perché l’art. 41 prescrive che per gli idrocarburi, a differenza di tutti gli altri inquinanti, la valutazione venga fatta sul “tal quale” e non sulla “sostanza secca” (ss); e cioè sul campione diluito dall’acqua sempre presente nei fanghi (ed aumentabile al momento dell’esame): di modo che 1000 sul tal quale, in realtà, significa 8000 ed oltre sul secco.

Ho già detto, su questo sito, che ritengo l’articolo 41 una vergogna nazionale.

Se oggi torno sull’argomento è per un chiarimento doveroso verso il Movimento 5 stelle che ha sempre dimostrato grande sensibilità per l’ambiente e, in particolare, per la problematica della presenza di idrocarburi in questi fanghi. Al punto che quando, nel settembre 2017, la giunta Maroni elevava il limite a 10.000, i suoi consiglieri regionali esprimevano critiche pesanti;  osservando, tra l’altro, che la delibera si poneva in contrasto con la sentenza della Cassazione e che “la Regione non può permettersi di sparare discrezionalmente limiti a suo piacimento e, soprattutto, avrebbe dovuto tenere conto della salute dei cittadini, come fa appunto la sentenza della Cassazione. Eppure è una sentenza chiara, cristallina ed è motivata da una legittima preoccupazione per la salute dei cittadini…” (Iolanda Nanni, 18 dicembre 2017). Anzi, richiamando proprio questa sentenza, favorivano un ricorso di 51 sindaci al Tar Lombardia, il quale il 20 luglio 2018 dava loro ragione, annullando la delibera Maroni e confermando i limiti indicati dalla Cassazione.

Dandone notizia, il Movimento 5 stelle Lombardia, il 31 luglio 2018, ribadiva in un comunicato che “se con una delibera regionale, contro ogni logica, alziamo da 50 a 10.000 il valore limite degli idrocarburi nei fanghi, è logico che il Tar dica alla Lombardia di tornare sui propri passi”; e respingeva ogni “logica emergenziale” in quanto “in Lombardia c’è una emergenza fanghi solo perché li importiamo da tutta Italia”.

Anzi, il 13 settembre i consiglieri regionali 5 stelle informavano di un incontro da essi ottenuto con il nuovo ministro dell’Ambiente, generale Sergio Costa, ed alcuni dei sindaci vittoriosi al Tar; ed in quell’occasione il Consigliere Roberto Cenci affermava giustamente che “occorre evitare il rischio che, cavalcando l’emergenza, si finisca per imporre limiti incapaci di garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini”.

Pochi giorni dopo, con il decreto Genova, arrivava l’articolo 41 che, si basa su una logica emergenziale e pone limiti totalmente incompatibili con quanto stabilito dalla Cassazione, confermato dal Tar Lombardia e, fino a quel momento, difeso a spada tratta dal Movimento 5 stelle. Eppure, dandone notizia ai primi di ottobre, i portavoce del Movimento 5 stelle per la Lombardia definivano l’articolo 41 una “vittoria M5S”.

E qui mi fermo perché non mi interessa la polemica ma porre, con franchezza, una domanda. Se, come appare dalle prime dichiarazioni (specie del consigliere Simone Verni del 7 novembre), questo articolo 41 lo ha voluto la Lega, la quale “non ha voluto accettare il testo proposto dal M5S” che era “decisamente migliore ossia più restrittivo e più attento all’ambiente e alla salute dei cittadini”, non è meglio dirlo con chiarezza, evitando difese impossibili e trionfalismi fuori luogo?

Del resto, come ricorda il WWF, se vogliamo restare ai numeri, c’è un dato incontrovertibile da cui non si può prescindere: la Decisione del Consiglio UE n. 20003/33/CE del 17 dicembre 2002, direttamente applicabile negli Stati membri, stabilisce in 500 mg/kg il limite (sul secco) per contenuto totale parametri organici (tra cui gli idrocarburi da C10 a C40), oltre il quale un rifiuto non può neppure essere smaltito in una discarica per inerti (punto 2.1.2.2), ma deve andare in discarica per rifiuti industriali.

Mentre adesso, con l’art. 41 (1000 sul tal quale), consentiamo di concimarci i campi da cui ricaviamo il nostro cibo quotidiano.

Per fortuna, una speranza c’è: l’attuale ministro per l’Ambiente, Sergio Costa, è persona seria, competente e capace ed ha promesso che proporrà un opportuno riordino di tutta la materia; tenendo conto, siamo certi, della sentenza della Cassazione, di quanto avviene in Europa, e dei riflessi su salute pubblica  e ambiente. Prima fa e meglio è!