Giustizia & Impunità

Spazzacorrotti, il comma salva Rixi? Il ministero: “Non si applica al peculato”. Cantone: “Rischio sui processi c’è”

Salverà o non salverà i pubblici ufficiali - come i consiglieri regionali - imputati per peculato (articolo 314) la modifica all'articolo 316 ter del codice penale alla legge Anticorruzione? La domanda è legittima a leggere le perplessità degli inquirenti di Genova che stanno processando il viceministro Edorado Rixi così come svelato dal Fatto Quotidiano

Salverà o non salverà i pubblici ufficiali – come i consiglieri regionali – imputati nei processi per le spese pazze la modifica all’articolo 316 ter del codice penale alla legge Anticorruzione? La domanda è legittima a leggere le perplessità degli inquirenti di Genova che stanno processando il viceministro leghista Edorado Rixi così come racconta il Fatto Quotidiano. Secondo i tecnici del ministero della Giustizia la risposta è no. Per il presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, invece il rischio potrebbe esserci. Anche se non automatico.

Ministero: “Modifica non si applica al peculato”
In via Arenula, ne sono certi, l’aggiunta – quattro righe introdotte a firma di dieci deputati del Carroccio – non inciderà né sul processo di Rixi, né su altri perché sia tratta di reati diversi. Il peculato – che ha una pena molto più alta dell’indebita percezione di erogazioni o fondi pubblici – prevede l’appropriazione di soldi che sono già nella disponibilità dei pubblici ufficiali come sono i consiglieri regionali. È come se il denaro, che è distribuito sotto forma di rimborsi forfettari, fosse su un conto corrente o una cassaforte pronto per essere utilizzato perché già destinato al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Mentre nel caso della indebita percezione di erogazioni o fondi i soldi non sono già nella disponibilità, ma vengono ottenuti tramite documenti o dichiarazioni falsi.

Presidente Anac: “Molto dipenderà dalle singole imputazioni”
“Avevo fatto caso a questa modifica che era stata introdotta nel disegno di legge originario e mi ero chiesto fin dal primo momento a che cosa servisse questa norma e mi riservavo di approfondirlo perché si trattava di un aspetto non di un mio particolare interesse – dice Cantone interpellato dal fattoquotidiano.it -. Ho letto stamattina l’interpretazione che è stata data da alcuni giornali e il rischio che questa norma possa incidere sui processi in corso per i rimborsi dei consiglieri regionali credo ci sia. Ma dipenderà molto dalla singole imputazioni, come è stata strutturata l’imputazione: non credo sia automatico che tutti i processi che riguardino ipotesi di rimborsi possano ricadere sotto disciplina” aggiunge il già pm anticamorra e magistrato che è stato in servizio al massimario della Cassazione. L’applicazione di una norma o dell’altra potrebbe fare una grande differenza perché il peculato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi, per l’indebita percezione la forbice è molto più stretta: dai sei mesi a tre anni di reclusione. E questo potrebbe fare la differenza sia in caso di condanna – con la relativa sospensione in base alla legge Severino – che di prescrizione del reato.

Per Rixi l’accusa ha chiesto 3 anni e 4 mesi
Per l’ex capogruppo leghista in Regione Liguria i pm hanno chiesto 3 anni e 4 mesi lo scorso 15 ottobre per peculato, appunto
. Nel corso di tante inchieste – dalla Liguria alla Sicilia, dalla Lombardia alla Sardegna – è emerso che i consiglieri con i soldi pubblici acquistassero un po’ di tutto: dai gioielli alle mutande. Denaro a cui però avevano di fatto un accesso diretto. E quindi la modifica al 316 ter non dovrebbe riguardare Rixi e o gli altri presunti furbetti dello scontrino. Perché, anche se come prevede la legge agli imputati va sempre applicata la norma più favorevole, il reato punito dai due articoli è diverso. Non c’è stata né sostituzione né derubricazione del peculato. Anche se come ragiona Cantone bisognerà capire come è “strutturata” l’accusa e come la valuterà il giudice.

Cosa dice la modifica dell’articolo del 316 ter
La norma prevedeva dai sei mesi a tre anni di reclusione (pena quindi molto più bassa del peculato, ndr) per “chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee... “. Quindi riferibile ai comuni cittadini. Al reato, con l’emendamento approvato, è stato aggiunto però questo paragrafo: “La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”. E voilà la domanda non può essere che questa: il reato così modificato, con una pena inferiore a quella prevista dal peculato, sarà applicabile ai casi di consiglieri furbetti dello scontrino ancora non passati in giudicato?

In via Arenula però il caso è già chiuso: “Sono condotte diverse”
Ma in via Arenula il caso è già chiuso. “La questione non esiste, si tratta di fattispecie giuridicamente diverse, quindi non cambierà nulla per chi è accusato di peculato” ha confidato ai suoi collaboratori il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “In una legge che irrigidisce tutto il quadro sanzionatorio non ci sono certo scappatoie per chi ruba soldi pubblici”. L’introduzione dell’emendamento “non modifica alcunché nella qualificazione giuridica della condotta, per il semplice motivo che a distinguere nettamente la fattispecie” del peculato “da quella dell’articolo 316 ter è l’elemento materiale del reato, indipendentemente dalla veste (pubblico ufficiale o non) di chi commette il reato. Il discrimine è tutto sul piano oggettivo ovvero nella disponibilità dei pubblici ufficiali “della cosa o del denaro oggetto della condotta appropriativa”.

Nel caso dei consiglieri regionali tutti avevano disponibilità di rimborsi forfettari – la cui cifra varia tra i 40 e i 50mila euro a secondo dell’ente – proprio in ragione della carica. Prima degli scandali delle spese pazze, a partire dal 2010, i consiglieri, superato quel tetto, potevano chiedere altri rimborsi presentando gli scontri e giustificando le spese. I soldi erano già in mano loro, come se fossero già sui loro conti correnti: dovevano solo prelevarli. Dopo le inchieste e i primi processi a partire dal caso di Franco “Batman” Fiorito (che fu arrestato ed è stato condannato in appello a 3 anni) la legge è cambiata e, raggiunto il rimborso forfettario, non si può chiedere più neanche un centesimo.

Nel caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato invece spiegano in via Arenula la condotta tipica consiste nel conseguimento indebito, per sé o altri, di contributi, finanziamenti etc…: il che presuppone, ovviamente all’opposto che nel peculato, che l’autore del reato non disponga di tali beni. Né naturalmente dei soldi. Quindi per ottenere il denaro si presentano dichiarazioni o documenti falsi, ma quel denaro deve essere come dire concesso e non se ne ha una diretta disponibilità. Il reato prevede anche una condotta omissiva, “ricorre nel caso di mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione cui consegua il medesimo effetto della indebita percezione delle erogazioni”. La legge è stata promulgata dal presidente della Repubblica, ma ancora non pubblicata in Gazzetta ufficiale. Quando lo sarà si potrà capire come i giudici – a cui verrà chiesta l’applicazione – reagiranno e decideranno. E la domanda potrà avere la risposta più importante: quella dei Tribunali.