Dopo l'accordo del 13 luglio scorso sul rinnovo del contratto collettivo, firmato solo da alcuni sindacati, diverse sigle avevano scioperato. L'azienda, secondo la sezione lavoro del Tribunale di Milano, ha sostituito 34 capitreno in sciopero con quadri, impiegandoli in "mansioni inferiori" rispetto a quelle previste
Aveva sostituito i capitreno in sciopero con altri dipendenti, utilizzati in mansioni inferiori a quelle previste dal loro contratto: per questo motivo il tribunale di Milano ha condannato Italo, la società privata di trasporto ferroviario. Con una sentenza del 17 gennaio, la sezione lavoro ha sancito che la società presieduta da Luca Cordero di Montezemolo si è resa responsabile di un “comportamento antisindacale“.
La vicenda nasce, ricorda il giudice, nell’ambito di una “difficile fase di rinnovo del contratto collettivo aziendale, segnata da un accordo sindacale firmato solo da Filt-Cgil e Fit-Cisl e poi bocciato dal referendum tra i lavoratori” il 13 luglio 2018. I sindacati, in particolare Orsa (autonomi e di base), Uiltrasporti e Ugl Taf Milano e Lombardia, avevano indetto una serie di mobilitazioni, tra cui quelle contestate in giudizio, avvenute il 6-7 ottobre e il 4-5 dicembre.
Insospettiti dal fatto che molti treni, fuori dalle fasce di garanzia, avessero comunque svolto il servizio negli orari previsti, i sindacati avevano scoperto che Italo aveva sostituito decine di lavoratori in sciopero (cinque durante lo sciopero di ottobre e 29 durante quello di dicembre) con altri dipendenti di categoria quadri o impiegati direttivi, utilizzati in mansioni inferiori di capotreno (train manager).
I giudici del capoluogo lombardo, prendendo spunto da una sentenza analoga della Cassazione (la n.12551 del 2018), hanno dato ragione alle sigle sindacali, qualificando come antisindacale la condotta di Italo-Ntv. “Il comportamento del datore di lavoro che sostituisca i lavoratori in sciopero con altri dipendenti, assegnandoli a tal fine a mansioni inferiori – si legge nella massima della Cassazione citata nella sentenza -, costituisce condotta antisindacale, a meno che siffatte mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie della posizioni dei dipendenti impiegati in sostituzione”. Eccezioni non verificatasi durante le agitazioni di ottobre e dicembre scorsi.
Respinta, invece, la richiesta di condannare anche le violazioni del limite massimo orario giornaliero, non rilevate dai giudici, che hanno condannato Italo a pagare 4mila euro di spese processuali.