La Corte ha ritenuto infondata la questione posta dal tribunale di Lecce e ha ritenuto non irragionevole l’applicazione della misura della sospensione a chi sia stato condannato, anche prima della candidatura, per determinati reati gravi o connessi all’esercizio di una funzione pubblica
La Corte costituzionale ha giudicato infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della cosiddetta legge Severino che prevede la sospensione dalla carica degli eletti negli enti locali che siano stati condannati in via non definitiva prima dell’elezione.
Lo comunica la stessa Consulta in una nota. In continuità con le sue precedenti pronunce sul sistema delineato dalla Severino, la Corte ha respinto le censure sollevate dal Tribunale di Lecce. In particolare ha ritenuto non irragionevole l’applicazione della misura della sospensione a chi sia stato condannato, anche prima della candidatura, per determinati reati gravi o connessi all’esercizio di una funzione pubblica. La Corte ha poi escluso che sia irragionevole il diverso trattamento di quest’ipotesi rispetto a quello della condanna per reati meno gravi (previsto alla lettera b) dello stesso comma 1), condanna che comporta la sospensione solo se pronunciata dopo l’elezione. Ha ritenuto infine che la soluzione legislativa non comprima irragionevolmente il diritto di elettorato attivo e passivo.