La Regione Lazio è stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla rimozione delle barriere architettoniche presenti in una stazione della tratta ferroviaria Roma-Viterbo e al risarcimento della mamma di un ragazzo disabile che per anni ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario per accompagnare il figlio a scuola. Una vittoria che arriva dopo 5 anni di battaglie legali da parte di Maria Cristina Abballe che, per gli spostamenti giornalieri con il figlio Alessandro, affetto da una grave disabilità motoria e cognitiva e costretto alla sedia a rotelle, deve fare un autentico percorso ad ostacoli nella stazione di Rignano Flaminio per salire sul treno. Una fermata che si trova su una delle tratte ferroviarie più ardue per i diversamente abili, con stazioni in cui sono stati installati, spendendo quasi un milione di euro, dei tornelli riciclati dalla Roma-Lido e dalla Metro B non più a norma perché, appunto, non permettono l’accesso ai portatori di handicap fisici.
La Corte di Appello di Roma ha così rigettato il ricorso presentato dalla Regione contro la sentenza di marzo 2016, del tribunale di Tivoli. “Abballe – si legge nella sentenza di appello – aveva quindi un diritto soggettivo all’eliminazione delle barriere architettoniche che impedivano l’accesso alla stazione, da qualificarsi come vero e proprio diritto costituzionale della persona”. E dopo cinque anni finalmente questo diritto costituzionale dovrà essere rispettato. “Ora mi aspetto che la Regione renda accessibile la stazione per me, mio figlio e tutte le persone nelle mie condizioni” commenta Abballe.
“Questa vittoria – sottolinea Marianna De Collatore, legale della Abballe – è di tutti i diversamente abili che utilizzano la stazione ferroviaria per i propri spostamenti quotidiani e una sconfitta delle istituzioni che hanno dovuto attendere una sentenza in appello per convincersi ad eliminare le barriere architettoniche in questione che il magistrato ha ritenuto oggettivamente discriminanti”. Una sconfitta doppia se si pensa che la Regione tra primo e secondo grado “ha dovuto spendere oltre 35mila euro di soldi pubblici tra risarcimenti e altri costi”, prosegue l’avvocato. “Uno dei punti principali su cui premeva il legale della Regione, in entrambi i gradi di giudizio – spiega De Collatore – era il fatto che la stazione in questione non fosse da considerarsi ‘principale’. La Corte invece ha chiaramente condiviso la tesi secondo la quale il concetto di stazione principale, ove vi è l’obbligo di abbattere tali barriere, non è normativamente definito e che ad ogni modo questa disparità di trattamento tra stazione principale e non, rappresenterebbe una discriminazione. I giudici hanno anche sottolineato che comunque la stazione di Rignano è sempre presenziata da personale, come ammesso dalla Regione, e pertanto è da considerarsi principale”.