“Il provvedimento è censurabile sotto vari profili” e le valutazioni del Riesame sono “errate e contraddittorie“. Così scrivono i pm, Andrea Bonomo e Alfio Fragalà, nel ricorso della Procura di Catania presentato in Cassazione per il caso dell’Aquarius, accusata di “traffico illecito di rifiuti” e “scagionata” dal tribunale del Riesame. Quattro mesi fa il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro aveva disposto il sequestro sia della stessa nave, in realtà già bloccata nel porto di Marsiglia, che di 200mila euro da due conti correnti intestati a Francesco Gianino, un agente marittimo tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta. Il documento depositato in Corte Suprema, reso noto dall’AdnKronos, presenta numerose obiezioni alla decisione del Riesame.
“Un primo dato incontestato e riconosciuto dal Tribunale è che l’attività di smaltimento illegale si è perfezionata attraverso numerose operazioni, protrattesi nel tempo – dicono i pm – Tale protratto e continuativo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo ha richiesto, secondo la Procura, la predisposizione di appositi mezzi e attività organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto”. Irrilevante, secondo la Procura, per valutare la sussistenza delle attività, la “semplicità” delle operazioni di raccolta, individuata dal Riesame come elemento per far cadere l’accusa. “Altrettanto irrilevante, poi, deve ritenersi la circostanza per cui non vi è prova della dolosa partecipazione al delitto dei titolari delle ditte di smaltimento”, scrivono ancora i pm catanesi.
Secondo i magistrati inoltre “appare decisivo il ruolo di Gianino“, che come agente marittimo “attraverso la costituzione di una rete di sub-agenzie marittime tutte collegate all’agenzia Msa di Augusta”, operando in svariati porti italiani in cui le motonavi Vos Prudence e Aquarius effettuavano gli sbarchi dei migranti “concordava con i rappresentanti delle citate Ong di procedere allo smaltimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, prodotti a bordo delle predette navi, conferendoli unitamente ai rifiuti solidi urbani ad una tariffa molto più vantaggiosa, previa falsa classificazione degli stessi quali generici rifiuti speciali”. Insomma per i pm “è evidente come i numerosi conferimenti di rifiuti illecitamente miscelati avvenuti nel corso di circa un anno e mezzo abbiano avuto quale presupposto indefettibile l’organizzazione professionale proprio dell’agente marittimo Gianino”. Per la procura, il Tribunale, per escludere il requisito “organizzativo” dall’accusa, ha valorizzato delle “circostanze irrilevanti”.
Per questo le motivazioni del tribunale del Riesame sono “errate e contraddittorie”. “Invero se, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, l’avvenuta illecita miscelazione dei rifiuti comportava l’obbligo di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti secondo le più stringenti ed onerose regole dettate per i rifiuti sanitari pericolosi, ne consegue che l’illecito profitto è costituito dalla differenza tra il costo sostenuto per smaltire tutti i rifiuti come solidi urbani (perché così falsamente dichiarati) e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto se fossero stati correttamente classificati come rifiuti sanitari pericolosi”. Ecco perché la Procura chiede alla Corte Suprema di “annullare l’ordinanza impugnata“, “con le consequenziali statuizioni”.