Per la giurisprudenza è la numero 41 del 2016, più comunemente conosciuta come legge sull’omicidio stradale, la stessa che ha superato il vaglio di costituzionalità della la Corte Costituzionale: l’organo di Stato ha promosso l’entrata in vigore di pene più severe per chi si rende responsabile di questi misfatti, comprese le lesioni gravi.

Tuttavia, la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 222 del Codice della strada, relativo alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente in caso di violazione della suddetta legge 41 del 2016. La revoca automatica della patente scatta solo per i guidatori colti in stato di ebrezza o positivi ai test per le sostanze stupefacenti: inoltre, la licenza di guida non può essere riconseguita prima di 15 anni (in caso di omicidio. Ma diventano 30 in caso di fuga) o 5 anni (in caso di lesioni).

Più nello specifico, come scrive la stessa Corte costituzionale, “i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente”.

Per i guidatori colpevoli di omicidio stradale colti in stato psicofisico alterato, sono escluse le attenuanti inerenti la “responsabilità non esclusiva” dell’imputato, che comportano la diminuzione della pena fino alla metà. Rimangono i capisaldi del provvedimento, che vale la pena di ricordare: reclusione da 6 mesi a 3 anni per i guidatori che – in stato di ebrezza, sotto l’effetto di droghe o rei di manovre pericolose – si rendono colpevoli di lesioni colpose gravi e da 2 a 4 anni di reclusione in caso le lesioni siano gravissime.

La pena per omicidio stradale causato da violazioni non gravi al codice della strada oscilla fra 2 e 7 anni. Mentre chi è colto con un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi per litro di sangue (o sotto effetto di droghe), la pena va da 8 a 12 anni di carcere. Stesso trattamento per i neopatentati e i professionisti del trasporto persone o di mezzi pesanti sorpresi con tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. Ci sono, poi, le aggravanti previste in caso di fuga del conducente (la pena lievita fino a due terzi, e non è inferiore a 5 anni), o di guida senza patente, senza copertura assicurativa e per i conducenti di mezzi pesanti.

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