La privacy prevale sulla trasparenza. Questa la decisione della Corte costituzionale che ha deciso di sacrificare sull’altare del diritto alla riservatezza l’idea della pubblica amministrazione come casa di vetro. Almeno per quanto riguarda l’obbligo generalizzato di pubblicare online i dati su reddito e patrimonio dei dirigenti pubblici. Per la Consulta questo obbligo deve essere ritenuto valido solo per gli “apicali”: la sentenza numero 20 depositata oggi (relatore Zanon), fa infatti decadere l’obbligo di pubblicare o line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali. Una battaglia, quella dei dirigenti, cominciata dopo l’approvazione della legge Madia, nonostante i moduli previsti dall’Anac per la dichiarazione non prevedessero di divulgare dati sensibili sui patrimoni (tipo gli indirizzi), ma solo il loro effettivo valore. Ciononostante, il sindacato dei dirigenti pubblici ha portato avanti la sua battaglia, gridando dall’inizio all’attentato della sfera privata.

A distanza di due anni dal primo ricorso al Tar, con la sentenza di oggi la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici, pubblicazione riguardante tutti i dati relativi al reddito e al patrimonio personale, senza escluderne nessuno. Questi dati, in base alla disposizione censurata dalla Corte, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l’indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo. La Corte ha però ritenuto “irragionevole” il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: “Quello alla riservatezza dei dati personali” e quello “dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni”.

Secondo i giudici costituzionali, il legislatore, nell’estendere tutti questi obblighi di pubblicazione alla totalità dei circa 140.000 dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha “violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione”. Pur riconoscendo che gli obblighi in questione sono funzionali all’obiettivo della trasparenza, e in particolare alla lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione, la Corte ha infatti ritenuto che “tra le diverse misure appropriate non è stata prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella che meno sacrifica i diritti a confronto”.

In vista della trasformazione della Pa in una “casa di vetro”, il legislatore “può prevedere strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni purché, però, la loro conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente collegata all’esercizio di un controllo”. Ora, ciò “vale certamente per i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici. Non così per gli altri dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, la cui pubblicazione era imposta, senza alcuna distinzione, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali”.

Si tratta, infatti, di “dati che non sono necessariamente e direttamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato”. Inoltre, “la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata – come avviene invece per i titolari di incarichi politici – dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare”. A ciò si aggiunge – secondo i giudici – che “la pubblicazione di quantità così massicce di dati (…) non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi, anche a fini anticorruttivi, e rischia, anzi, di generare “opacità per confusione” oltre che di stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità”. Secondo la Corte – che lascia al legislatore la riforma della materia – la sentenza “garantisce, insieme al diritto alla privacy, la tutela minima delle esigenze di trasparenza amministrativa individuando nei dirigenti apicali delle amministrazioni statali coloro ai quali sono applicabili gli obblighi di pubblicazione imposti” dalla legge.

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