I diplomati magistrali restano fuori dalle graduatorie per l’abilitazione a insegnare. In maniera definitiva. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con due sentenze gemelle nelle quali vengono ribaditi i principi già enunciati nel 2017 e poi sospesi dalla sesta sezione che aveva chiesto una “rimeditazione” pronunciandosi su un altro ricorso ancora pendente. Ora l’adunanza plenaria ha confermato che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-02 “non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo”.
I pronunciamenti si sono resi necessari a seguito di un’ordinanza della sesta sezione, la quale, non convinta dell’orientamento assunto dall’adunanza plenaria nel 2017 in ordine all’impossibilità di inserimento dei diplomati magistrali, nei casi in cui il titolo sia conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002. La “rimeditazione” chiesta si basava anche sulle norme previste da un decreto legge emanato nel 2018.
Norma, quest’ultima – si legge nelle sentenze – che “non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento”. Quanto alle sentenze passate in giudicato prima dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2017, favorevoli all’inserimento dei diplomati magistrali nelle Gae, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle sole parti di quei giudizi.
Il contenzioso è storico: nel 2014 era stato riconosciuto il valore abilitante del diploma, ma a fine 2017 il Consiglio di Stato aveva stabilito che non è valido per l’ingresso nelle Gae, le liste che assegnano il posto fisso. Insomma, i diplomati magistrali possono insegnare ma non hanno diritto ad essere assunti. E le sentenze odierne mettono la parola fine, perché più di due “rimeditazioni” non sono ammesse da Palazzo Spada.