Matteo Salvini in Aula giusto il tempo di veder partire i lavori e annunciare che la legge sarà approvata già domani 6 marzo. Lega e M5s che evitano di intervenire a Montecitorio per permettere al testo di andare più veloce possibile. I malumori, più o meno palesi, ci sono anche nella maggioranza: addirittura 32 deputati 5 stelle hanno disertato i lavori in segno di polemica. Una protesta perlopiù silenziosa che non dovrebbe creare problemi interni: il provvedimento simbolo per la Lega, dopo il via libera del Senato il 24 ottobre scorso, ambisce a essere approvato in blocco già nelle prossime ore. Solo ieri Salvini aveva detto: “L’accordo è chiuso con i 5 Stelle sulla legittima difesa: entro marzo sarà legge“. Tra i favorevoli anche Forza Italia: “E’ la prima cosa di centrodestra”, ha detto l’azzurro Antonio Tajani. Anche se la capogruppo Fi Mariastella Gelmini ha specificato: “Voteremo a favore anche se avremmo voluto un testo più forte”.
Scontro in Aula tra Pd-Fi. M5s in silenzio
Scontro verbale tra Pd e Forza Italia durante la discussione del ddl in mezzo ai “colleghi muti” dei 5 Stelle, come li ha definiti il deputato Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. Le prime scintille sono scoppiate quando il partito di Berlusconi ha sottolineato, con soddisfazione, che si tratta della “prima misura di centrodestra di questo governo”, ha detto Roberto Occhiuto. “E’ un modello normativo civile su cui, da opposizione, collaboriamo a un testo che viene chiesto dall’intero Paese”. Non solo sulla riforma della legittima difesa in sé (inutile secondo il Pd perché una normativa esiste ed è efficace) ma soprattutto sul sostegno al ddl da parte di FI, al fianco di Lega e M5s, si è scagliato il Pd: “Vi interessa solo per avere qualche voto in più, a questo vi siete ridotti. Questa non è civiltà giuridica”, ha accusato Gennaro Migliore. E per Emanuele Fiano “questo è un giudizio di destra, non di centrodestra”. Successivamente la capogruppo di FI Maria Stella Gelmini ha rimarcato il cambiamento di idee dei Democratici sulla legittima difesa: “Nella scorsa legislatura era stato presentato un provvedimento a firma del vicepresidente del Csm che diceva sì alla legittima difesa. Se oggi avete cambiato idea ne prendiamo atto, ma lezioni di coerenza non ne vogliamo”. Tensione alta anche quando Fiano ha tuonato contro il deputato Marco Marin di Forza Italia, che nel suo intervento avrebbe citato lo slogan ’10 100 1000 Nassiriya0 attribuendolo ai partiti di sinistra. “Si vergogni per quello che ha detto, è un’accusa vergognosa”, ha aggiunto. “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, è stata la replica.
Dossier M5s contro la legittima difesa firmato dalla deputata Rina De Lorenzo
Rimane aperta la questione sul fronte M5s, dove non mancano i numerosi malumori. Da giorni nella posta privata di alcuni eletti M5s sta circolando un dossier interno che passa in rassegna le “criticità” contenute nel provvedimento sulla legittima difesa. L’obiettivo dichiarato è quello di ‘smontare’ in punta di diritto il provvedimento. L’autrice del testo di 10 pagine è la deputata Rina De Lorenzo, tra coloro (una decina di persone) che la settimana scorsa hanno deciso di disertare il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità della proposta di legge e che ora minacciano di fare altrettanto sui punti del provvedimento considerati più ‘indigeribili’. Si preannuncia una fronda di dissidenti sul provvedimento, che oggi al primo voto in Aula ha registrato una trentina di defezioni. Nel documento di 10 pagine, visionato dall’agenzia Adnkronos, De Lorenzo scrive in particolare: “L’articolo 1 della pdl in questione modifica il comma 2 dell’articolo 52 c.p., precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera ‘sempre’ sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. L’inserimento dell’avverbio ‘sempre’ tra il verbo ‘sussiste’ e le parole ‘il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo’ introdurrebbe una presunzione di proporzionalità assoluta”. Secondo la deputata grillina, “per effetto di tale modifica finirebbe con l’essere ritenuta sempre legittima qualsiasi reazione difensiva anche se sproporzionata. Tale presunzione assoluta è chiaramente costituzionalmente illegittima in quanto finirebbe con l’essere postulata come esistente sempre e quindi anche nei casi, pur se marginali, in cui una proporzione non esiste, derivandone una violazione del principio di uguaglianza considerato che verrebbero ad essere trattati in maniera eguale fatti difensivi diversi”.
De Lorenzo punta il dito anche contro il nuovo quarto comma dell’articolo 52 del codice penale, che – scrive ancora l’autrice della relazione – “introdurrebbe una presunzione di legittima difesa”. “La difesa in quanto tale”, si legge ancora nel testo, “non è sempre e comunque legittima, considerato che per essere tale deve rispettare i fondamentali requisiti enunciati dal primo comma dell’art. 52 del c.p”. Vengono sollevati dubbi anche sull’articolo 2 della proposta di legge (“attraverso lo stato di grave turbamento si giustificherebbe ogni atto come espressivo di una legittima difesa”) e sull’articolo 8, che disciplina la “liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa”. Per effetto di tale nuova norma “verrebbero poste a carico dello Stato soltanto le spese sostenute da colui a cui viene riconosciuta la scriminante della legittima difesa e non anche le spese sostenute da colui a cui viene riconosciuto lo stato di necessità, l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un dovere o l’uso legittimo delle armi. Ne deriverebbe dunque una violazione del principio di uguaglianza tra la scriminante della legittima difesa e le altre“, conclude De Lorenzo.
Il percorso al Senato – La legge era arrivata a Montecitorio la settimana scorsa ma Lega e M5s avevano deciso di rinviare di una settimana l’esame. Più spedito il percorso a Palazzo Madama, dove la legge era stata approvata da un una maggioranza allargata di 195 sì: oltre ai partiti di governo, M5s e Lega, il via libera è arrivato anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nella votazione finale si erano espressi in modo contrario i partiti d’opposizione di centrosinistra, Pd e Liberi e Uguali. “Sarà il far west”, era stato il commentoo del capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. Tuttavia l’accelerazione del disegno di legge era stata possibile non solo per via del ritiro di una manciata di emendamenti dei Cinquestelle, ma soprattutto per il voto favorevole del Partito democratico all’articolo 2 della legge che esclude la punibilità di “chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Con il sì a questo articolo è caduta una “vera” opposizione al testo. “Negli ultimi mesi della scorsa legislatura – spiegava l’ex presidente del Senato Piero Grasso, tra i senatori che più si sono battuti contro la riforma – il Pd rincorse la destra sia bloccando lo ius soli sia approvando alla Camera una modifica della legge sulla legittima difesa che prevedeva il ‘turbamento notturno‘. La strategia non ha portato grandi risultati, ma ha creato precedenti difficili da superare. Lo dimostra il sorprendente voto a favore dell’articolo 2 nell’aula del Senato. Pur di non sconfessare il precedente hanno legittimato il testo della Lega che, a mio avviso, crea enormi danni culturali e normativi“.
Il voto a favore del Pd – La decisione dei democratici di non contrastare più di tanto il progetto di legge (e cavallo di battaglia) della Lega dipende in particolare dal precedente della legge approvata alla Camera nel 2017 – poi fermata al Senato – firmata da David Ermini, ex parlamentare e responsabile Giustizia del Pd e nel frattempo diventato vicepresidente del Csm. La proposta di Ermini parlava appunto di “turbamento” psichico se l’aggressione avveniva di notte. La Lega allora votò contro, ma oggi è un “precedente”, visto che l’articolo 2 del provvedimento ora al Senato parla proprio di turbamento come giustificazione della legittima difesa. “Se un ladro entra in un appartamento – sostenne Ermini durante il dibattito a Montecitorio dell’epoca – il padrone non deve sapere per forza se è armato o meno, perché già la violazione del domicilio può creare di per sé un turbamento tale da far ritenere all’aggredito di essere legittimato a difendersi con un’arma. Quindi non può essere incriminato”. La proposta di legge Ermini subì un’accelerazione dopo la rapina di Budrio (quella di “Igor il russo”), ma non fu mai approvata in via definitiva.
Le proteste dei magistrati – La legge approvata dal Senato che non è piaciuta ai magistrati. La legittima difesa è “una riforma ‘manifesto’, con gravissime implicazioni sul piano culturale come su quello giuridico”, ha detto nei giorni scorsi Maria Rosaria Guglielmi, segretaria di Magistratura democratica, all’apertura del XXII Congresso della corrente delle toghe di sinistra a Roma. “Le decisioni sulla durata delle pena spettano solo alla magistratura. Noi abbiamo molto chiaro il perimetro della nostra azione e non lo vogliamo superare. Ma reagiamo se viene invaso. Le decisioni sulla modalità e sulla durata della pena spettano solo alla magistratura non al ministro dell’Interno”, ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci. Critiche lanciate nei giorni in cui Salvini era andato a visitare in carcere Angelo Peveri, l’imprenditore condannato per tentato omicidio di un ladro. “Parole gravi, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. Altrimenti si candidi”, era stata la replica del ministro dell’Interno.
Le novità – La legge sulla legittima difesa approvata dal Senato prevede poi che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. “Chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere”, recita la legge “agisce sempre in stato di legittima difesa”. In questo caso i sì sono arrivati solo la Lega, M5s, Forza Italia e Fratellid’Italia. Il nuovo testo, poi, esclude la sospensione condizionale della pena chi si è reso responsabile di furto in appartamento se prima non risarcisce la vittima.
COSA PREVEDE LA LEGGE
Proporzionalità – Nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Inoltre si considera “sempre in stato
di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio (o nel negozio o nello studio professionale), respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o
minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.
Grave turbamento-Il testo, affrontando i casi di eccesso colposo di legittima difesa, esclude la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Niente azione civile risarcitoria – Si interviene anche sul Codice Civile escludendo la possibilità che chi è uscito assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa, sia obbligato a rimborsare il danno causato dal fatto.
Gratuito patrocinio – Viene esteso a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. Lo Stato può però rifarsi delle spese anticipate se, una volta riaperte le indagini, la persona sia poi condannata in via definitiva.
Violazione di domicilio – E’ elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per questo reato. Nel caso in cui la violazione è commessa con
violenza su cose o persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, l’attuale pena da uno a cinque anni è innalzata da due a sei anni.
Furto o scippo – Per questi delitti la pena detentiva è inasprita nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni.
Rapina – La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Sanzioni maggiori anche per le ipotesi aggravate e pluriaggravate.