I magistrati hanno stabilito non è incostituzionale l'articolo 6 comma 2 del Lodo Schifani che impone al giudice di chiedere alla Camera di appartenenza del parlamentare l’autorizzazione a utilizzare in giudizio, come mezzi di prova, i tabulati telefonici di utenze intestate ad altre persone che sono venute in contatto con quella del parlamentare
A sedici anni dalla sua approvazione il Lodo Schifani, più volte finito davanti alla Consulta che ha dichiarato parzialmente illegittimi alcuni articoli, regge all’urto di una eccezione di costituzionalità sollevata dal gip di Bologna nell’ambito del processo Aemilia e nei cui atti erano confluiti i tabulati telefonici dell’ex senatore di Idea Carlo Giovanardi. L’ex ministro è indagato per minaccia a corpo politico, amministrativo e giudiziario dello Stato, minaccia a pubblico ufficiale, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, con l’aggravante mafiosa, e i tabulati delle telefonate di alcuni indagati, in contatto con il parlamentare, sono finiti agli atti dell’inchiesta.
I giudici devono sempre chiedere autorizzazione al Parlamento
I magistrati hanno stabilito non è incostituzionale l’articolo 6 comma 2 della legge 140 del 2003, il Lodo Schifani appunto, che impone al giudice di chiedere alla Camera di appartenenza del parlamentare l’autorizzazione a utilizzare in giudizio, come mezzi di prova, i tabulati telefonici di utenze intestate ad altre persone che sono venute in contatto con quella del parlamentare. Il giudice di Bologna, Alberto Ziroldi, il 4 aggio 2017, aveva chiesto il vaglio della Consulta ritenendo l’esistenza di una differenza “ontologica” tra una conversazione o una comunicazione (come le intercettazioni telefoniche e ambientali) e il documento che rivela dati estrinseci: la data e l’ora della conversazione, la durata, i numeri coinvolti e di fatto localizzazioni e spostamenti. Questa naturale diversità “renderebbe costituzionalmente illegittimo” l’articolo 6 comma 2 della legge, “in radice”, perché di fatto non metterebbe sullo stesso piano i cittadini introducendo quindi “un regime differenziato di acquisizione della prova in ragione dello status di parlamentare, così derogando al principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione”.
Non è tutelata la privacy del parlamentare, ma la sua funzione
La Consulta non riconosce questa differenza “ontologica” ritenendo che tutti i dati “esterni” di un parlamentare debbano essere tutelati dalla legge fondamentale dello Stato. La sentenza rileva che la ragion d’essere della garanzia costituzionale non è la tutela della privacy del parlamentare bensì della libertà della funzione che egli esercita: “La ratio della garanzia prevista all’articolo 68, terzo comma, della Costituzione non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto – si legge nella sentenza – ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione”. I giudici, relatore Nicolò Zanon, analizzano anche le parole sostenendo “che il termine ‘comunicazioni’ ha, tra i suoi comuni significati, quello di ‘contatto’, ‘rapporto’, ‘collegamento’ ed evoca proprio i dati e le notizie che un tabulato telefonico è in grado di rivelare”.
La posizione di Giovanardi era stata congelata
In attesa di questo verdetto la posizione di Giovanardi, accusato dalla Dda di Bologna di aver fatto pressioni sui membri della Prefettura di Modena per salvare dall’interdittiva antimafia la Bianchini Costruzioni, il cui titolare, Augusto Bianchini, è stato condannato nel maxi-processo alla ‘ndrangheta nel nord, era stata congelata. L’ex senatore si è sempre dichiarato estraneo. A questo punto il giudice per procedere dovrà chiedere l’ok del Senato con tutto quello che potrà comportare un eventuale rifiuto all’uso di elementi di prova necessari a sostenere l’accusa. E per gli inquirenti che l’ex senatore, all’epoca componente della commissione Antimafia, si sarebbe dato da fare, pur sapendo dei rapporti dello stesso imprenditore con un esponente di spicco del clan Grande Aracri.
Le norme legislative devono essere osservate alla luce della Costituzione
Per la Consulta quella che “conta è che sono le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest’ultima alla stregua di ciò che stabilisce la disciplina legislativa (nella specie, quella processuale). Per questa essenziale ragione, non è consentito trarre, a partire dalle norme processuali in materia di intercettazioni e acquisizione di tabulati, alcuna definitiva conclusione quanto alla specifica disciplina costituzionalmente sancita, nella stessa materia, per i parlamentari, anche perché la disciplina del codice potrebbe mutare in futuro, proprio sugli aspetti qui rilevanti, e anche in direzione di un più omogeneo trattamento di intercettazioni e acquisizione di tabulati”.
Il tabulato e gli “squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare”
I giudici, infine, citano anche un verdetto della Cassazione (n° 22 del 2016 )che “ha espressamente affermato che anche l’acquisizione di tabulati, come la captazione di conversazioni, è attività diretta ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare”. E in passato già la Consulta aveva sottolineato “la notevole capacità intrusiva di un’attività investigativa che coinvolga i tabulati”. Questo perché non “perché la riservatezza del cittadino che è altresì parlamentare abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d’indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione. Un tabulato telefonico può infatti aprire squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, “di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell’indipendenza e della libertà della funzione” (sentenza n. 188 del 2010).