di Umberto Carabelli *
Mentre sotto i riflettori dell’informazione televisiva e giornalistica si consuma la vivisezione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e di Quota 100 (Q100), nelle stanze della politica si sta lavorando a due importanti interventi in materia di lavoro che toccano altri temi di grande rilievo, rispetto ai quali vi sono proposte del M5S e del Pd. Al confronto, le prime risultano con una certa evidenza più favorevoli ai lavoratori e ai loro sindacati.
Quanto al primo tema, entrambe le proposte intendono “perfezionare” l’attuale disciplina delle collaborazioni cosiddette etero-organizzate contenuta nel Jobs Act del 2015. Il disegno di legge del Pd (S. n. 699/2018) prevede che dal 1° gennaio 2016 si applichi la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni esclusivamente personali, la cui organizzazione sia di competenza del committente. Esso stabilisce, poi, che tale previsione si applichi dal 1° gennaio 2019 anche ai casi in cui la predetta organizzazione avvenga tramite strumenti o procedure informatizzate – come avviene per le piattaforme e i rider – a meno che non vi siano accordi collettivi “adattativi” stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi (invero già consentiti in generale dalla attuale disciplina del Jobs Act).
Orbene, la norma specifica costruita per i lavoratori etero-organizzati “digitalmente” ha l’aspetto di un “favore” fatto alle piattaforme, posto che, ove mancassero detti contratti, a esse si intenderebbe comunque offrire un’entrata ritardata nel nuovo regime. Diversamente, l’intervento proposto formalmente dal ministero del Lavoro (in un emendamento al decreto sul RdC e su Q100 in corso di conversione, che peraltro risulta essere stato dichiarato inammissibile), e quindi imputabile latu sensu a Luigi Di Maio/M5S, prevede che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi ai rapporti di collaborazione prevalentemente (sic!) personali, la cui l’organizzazione è predisposta dal committente “anche attraverso il ricorso a piattaforme digitali”.
Come si vede – a parte l’inspiegabile avverbio di quantità, che finirebbe per estendere la protezione ai collaboratori autonomi “non solitari” – qui non c’è nessuna deroga in favore delle piattaforme, ma un’immediata estensione delle tutele a tutti i collaboratori etero-organizzati, in coerenza, d’altronde, con quanto stabilito da una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino, già in sulla base dell’attuale normativa del Jobs Act. A parte ciò, in aggiunta questa proposta prevede rilevanti disposizioni volte a rafforzare la tutela previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps e a dettare una tutela della salute e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti i lavoratori che operano sotto la morsa degli strumenti digitali.
Ma è soprattutto in relazione al secondo tema, il cosiddetto salario minimo orario, che il disegno di legge predisposto dal Pd (S. n. 310/2018) risulta più deludente di quello del M5S (S. n. 658/2018), denotando una scarsa attenzione per le caratteristiche storiche del sistema di relazioni sindacali italiano. Il disegno del Pd prevede che il salario minimo orario non debba essere inferiore a nove euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché un meccanismo incrementale annuale collegato alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo.
Il disegno del M5S prevede, invece, una retribuzione minima oraria complessiva pari a nove euro, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale minimo, peraltro, assolve a una funzione per così dire residuale per i soli casi in cui i contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative prevedessero minimi inferiori a esso: in via generale, invece, il salario minimo orario sarà quello previsto dal contratto direttamente applicabile al datore di lavoro, ovvero – qualora manchi un contratto collettivo di riferimento – da quello a lui applicabile in quanto il suo “ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente”. Nel caso poi, per scadenza o disdetta del contratto collettivo, ne venga a mancare uno applicabile, il disegno del M5S fissa la regola dell’ultrattività del “previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo”, nonché un meccanismo di adeguamento automatico nel tempo dei relativi minimi retributivi (esteso, peraltro, anche al valore minimo dei nove euro lordi).
Un’attenta lettura dei due disegni rivela la profonda differenza tra di essi. Quello del Pd ignora totalmente la diffusione capillare nel nostro Paese, dal Dopoguerra fino ad oggi, di una contrattazione collettiva che si è fatta carico di fissare le retribuzioni minime secondo differenziali corrispondenti alle varie professionalità. La previsione del valore unico e secco dei nove euro netti potrebbe, poi, risultare addirittura rischiosa per la tenuta dei contratti nazionali che fissino (come avviene nella maggior parte dei casi) minimi superiori a quel valore: la fuga della Fiat dal Contratto nazionale dei metalmeccanici è ancora davanti a noi a ricordarci la pratica possibilità di tale evenienza, in assenza di un sistema di contrattazione collettiva a efficacia generale.
Diversamente, il disegno di legge del M5S appare più rispettoso dell’autonomia collettiva delle organizzazioni sindacali e dei loro contratti, proprio per i motivi sopra indicati, ed evita comportamenti strumentali poiché la clausola di ultrattività impedisce ai datori di lavoro di sottrarsi alla retribuzione minima prevista dai contratti per rifugiarsi sotto l’inferiore importo legale dei nove euro lordi. Il rinvio ai minimi dei vari livelli retributivi previsti dai contratti, inoltre, sembra assicurare la piena rispondenza ai principi sia di sufficienza che di proporzionalità richiesti dall’art. 36 della Costituzione, in quanto garantisce retribuzioni minime differenziate per livelli professionali. Insomma, una normativa, quella del disegno di legge del M5S, che appare ispirata alla recente sentenza della Corte costituzionale (n. 51/2015), la quale ha dichiarato adeguata all’art. 36 Cost., e non in contrasto con l’art. 39 Cost., la norma che impone alle cooperative la corresponsione ai soci lavoratori di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dei contratti stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
Certo, né l’uno né l’altro disegno di legge affrontano di petto la questione dell’attuazione dell’art. 39 Cost., cioè di una legge volta a disciplinare la rappresentanza dei lavoratori e la stipula di contratti collettivi a efficacia generale, che sarebbe la via maestra, auspicata dalle grandi Confederazioni, per la rifondazione di un sano sistema di relazioni sindacali in Italia. Ma se la politica pretende (o è capace) di intervenire al momento soltanto in materia di salario minimo, allora è bene che si rispetti comunque quanto previsto dai contratti collettivi.
Concludendo, fa comunque piacere vedere all’orizzonte il ritorno di politiche di sostegno ai diritti dei lavoratori, dopo anni di mortificazione e di decrescita delle tutele. Se però il nuovo Pd vuole davvero candidarsi a rappresentare una sinistra ampiamente inclusiva, sarà bene che si rimbocchi le maniche e si attrezzi a corrispondere meglio alla domanda di tutela che viene dal mondo del lavoro, non soltanto per non essere ancora una volta scavalcato nella corsa alla ricerca del consenso, ma soprattutto per ridarsi un’anima sociale degna di questo nome, dopo tanto amoreggiare con teorie e pratiche neoliberiste. Per far ciò occorrerà anzitutto che metta da canto l’idea di disintermediazione sindacale che ha ispirato le sciagurate politiche dell’ultimo periodo. Il M5S parrebbe averlo già capito.
* Direttore della Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale.