Arcelor Mittal ha assunto una condotta antisindacale nella selezione del personale da assumere durante la fase di subentro nella gestione dell’ex Ilva di Taranto. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale del lavoro, Lorenzo De Napoli, accogliendo il ricorso presentato dal sindacato Usb affermando che l’azienda è stata inadempiente rispetto ad alcuni punti contenuti nell’accordo sindacale firmato al ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 6 settembre. Per il giudice infatti, Arcelor Mittal non ha comunicato “le competenze professionali necessarie atte ad individuare i lavoratori da assumere”, “le graduatorie pur anche anonime formate per effetto del calcolo in base alla media ponderata negoziato nell’accordo sindacale” o “quantomeno i criteri oggettivi adottati per le scelte effettuate”.

L’ACCORDO – Nell’accordo sindacale Arcelor Mittal aveva chiarito ai sindacati che avrebbe assunto solo 8.200 lavoratori nello stabilimento di Taranto sulla base delle “attività ritenute necessarie da AM lnvestCo al funzionamento del ciclo di produzione e di lavorazione dell’acciaio in coerenza con il piano industriale” e “dei nuovi assetti organizzativi delineati da AM lnvestCo e delle competenze professionali ritenute necessarie”. L’azienda aveva inoltre specificato nell’accordo che “saranno individuati lavoratori che, alla data del presente accordo, siano collocati nei reparti e nelle funzioni aziendali rientranti nel perimetro di attività ritenute necessarie”. Qualora per le stesse funzioni ci fosse stato un numero di lavoratori individuati superiore rispetto alle necessità aziendali, “sarebbero stati valutati una serie di criteri: l’anzianità complessivamente maturata in uno o più società del gruppo Ilva e dei carichi di famiglia, quest’ultimi determinati secondo le detrazioni fiscali in essere alla data del presente accordo”. Operazioni che Arcelor ha avviato e messo in pratica, ma secondo l’Usb senza in realtà comunicare ai sindacati le graduatorie finali o i punteggi dei vari aspetti analizzati.

IL DECRETO – Nelle 14 pagine che compongono il decreto, il magistrato ha confermato la regolarità della condotta aziendale rispetto a diversi punti denunciati dal sindacato, ma ha accolto il ricorso del sindacato in merito alla trasparenza dei criteri utilizzati per la selezione dei lavoratori. Il giudice De Napoli ha infatti affermato che “il prioritario criterio delle competenze professionali è rimasto sfornito, nella fase di attuazione dell’accordo, di idonea specificazione”: per il magistrato infatti è sufficiente che le competenze professionali siano state valutate “sulla base del livello di inquadramento” o “sulla base della polifunzionalità oppure della esperienza acquisita”. Non solo. Come detto, a parità di competenze professionali, i lavoratori sarebbero stati valutati sulla scorta di di ulteriori elementi tra cui l’anzianità di servizio e i carichi di famiglia: il giudice ha riconosciuto che “non è stato comunicato il peso da attribuirsi agli indicatori interni ai detti criteri (anni. di servizio, figli, coniuge}, così che non è possibile ricostruire il meccanismo di interazione in concreto degli stessi”. Infine “è palese – ha aggiunto il magistrato – che la omessa comunicazione delle concrete modalità applicative del criterio prioritario delle competenze professionali, in uno con la omessa comunicazione dei punteggi e delle graduatorie relativi all’attuazione dei criteri sussidiari della anzianità di servizio e dei carichi di famiglia, determina una grave mancanza di trasparenza delle scelte datoriali”. Una mancanza aziendale che ha impedito ai sindacati, oltre che ai singoli lavoratori, “di esercitare un effettivo controllo sulla correttezza di tali scelte e, conseguentemente, di svolgere adeguatamente la propria attività in termini di monitoraggio e confronto, a tutela degli interessi dei propri iscritti e simpatizzanti, nonché – più in generale – dei lavoratori coinvolti nell’operazione, tanto più ove si consideri la rilevantissima portata, in termini numerici e sociali, della stessa”.

GLI EFFETTI – Il provvedimento del Tribunale del lavoro di Taranto, quindi, impone ad Arcelor Mittal di provvedere entro 60 giorni alla pubblicazione delle graduatorie con i vari punteggi in modo da spiegare a sindacati ed ex dipendenti le modalità di selezione dei lavoratori. Questo, quindi, permetterà ai lavoratori di presentare ricorso contro le scelte aziendali ed è qui che per Arcelor inizieranno i grattacapi. Nel provvedimento, infatti, si legge che “il presente decreto non può incidere sui diritti acquisiti dai singoli lavoratori sicché restano ferme le assunzioni già effettuate in attuazione dell’accordo sindacale del 6.9.2018”. Insomma chi è stato assunto non potrà essere licenziato e se alcuni lavoratori sono stati erroneamente esclusi dalle proposte di assunzione dovranno essere comunque reinseriti in azienda. Una ipotesi che non riguarderà solo i lavoratori iscritti al sindacati ma gli oltre 2mila esuberi obbligati alla cassa integrazione e rimasti in forza all’Ilva in amministrazione straordinaria.

I COMMENTI – “Accogliamo con piena soddisfazione la sentenza del giudice De Napoli che condanna ArcelorMittal dopo che il sindacato Usb a gennaio di quest’anno l’ha denunciata ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, per comportamento anti sindacale. Questo risultato – ha commentato il segretario dellUsb di Taranto, Franco Rizzo – lo abbiamo ottenuto grazie al nostro avvocato Mario Soggia che ha esposto in maniera impeccabile ed esemplare i motivi che hanno portato il giudice a condannare l’azienda. Ci riserviamo, ora, di leggere attentamente le motivazioni della sentenza”.

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