No ai candidati con condanne che complessivamente superino i quattro anni di reclusione. Ma da quel conteggio sono esclusi legati alla discriminazione razziale, etnica e religiosa. È il nuovo codice per la presentazione delle candidature alle elezioni approvato nella tarda serata di mercoledì dalla commissione Antimafia. “Il nuovo Codice approvato è importante per i cittadini e per la nostra società che deve liberarsi delle infiltrazioni mafiose nella politica. È un atto concreto, che innova il codice precedente, datato 2014. Si potrà sempre migliorare, ma non si può essere in dissenso con la volontà di impedire l’accesso alla candidatura ai condannati per reati di mafia e non solo alle elezioni politiche. Mi auguro in un rapido passaggio alle camere per renderlo pienamente efficace per le prossime elezioni europee”, commenta Nicola Morra, presidente della commissione che ha sede a Palazzo San Macuto. Il testo rafforza quanto già previsto dal Codice a firma Bindi varato nel 2014, prevedendo nuovi reati per i quali i partiti alle elezioni dovrebbero escludere i candidati che se ne siano macchiati.
A votare il codice in commissione deputati del Movimento 5 stelle e della Lega mentre si sono astenuti quelli del Partito democratico, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Il testo dovrà ora essere avallato dai due rami del Parlamento. L’intenzione di Morra è farlo rapidamente approvare da Camera e Senato per renderlo operativo già dalle amministrative ed europee del 26 maggio. Tra le novità principali, appunto, il cumulo di quattro anni di condanne come requisito fondamentale per la candidatura. “Abbiamo deciso di introdurre il principio del cumulo, quindi in presenza di condanne che complessivamente superano i 4 anni di pena, esclusi reati di opinione, questi siano ostantivi alla candidatura”.
In sede di discussione, infatti, un emendamento della Lega e del Movimento 5 stelle esclude dal cumulo le condanne per diffamazione e anche quelle per discriminazione razziale. Nel dettaglio l’emendamento – firmato dal grillino Mario Michele Giarrusso e dal leghista Gianluca Cantalamessa – recita: “Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati: articolo 595 c.p. (diffamazione); articoli 2 e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (legge Mancino – misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); articoli 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-ter c.p. (aggravante), inseriti dall’articolo 2, comma 1, lettera i)del decreto legislativo 1o marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l’articolo 3 della legge Mancino e l’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966», richiamato dalla «legge Mancino»)”. “Nulla impedisce che nella prossima revisione alcuni reati particolarmente gravi possano essere presi in considerazione”, ha detto Morra. Che ha specificato come non ci sia stata “nessuna sanatoria o stralcio dal codice Antimafia per i reati sulla discriminazione razziale, etnica o religiosa. Non erano contemplati prima e non lo sono neanche ora . La mia storia personale dice chiaramente quanto mi faccia schifo il razzismo. Ma questo tipo di reati non è mai rientrato né in passato, né oggi, nel codice degli impresentabili dal punto di vista della commissione Antimafia”.
Per il resto il codice estende “il novero dei reati spia considerati prodromici ai fenomeni di mafia” ha aggiunto il presidente della commissione. Tra questi, “i reati di corruzione, contro la pubblica amministrazione, tenendo conto della nuova legge Spazzacorrotti, il caporalato, i reati ambientali”. Come per il codice precedentemente in vigore, le regole, ha ricordato il presidente della commissione “si applicano a partire dal rinvio a giudizio”. Proprio su questo punto si è determinata l’astensione di Forza Italia che, ha ricordato Morra, “voleva che l’impresentabilità si avesse solo dopo sentenza passata in giudicato o dopo una doppia conforme”. Un’altra novità introdotta è la possibilità di revisionare il codice “in funzione della novità legislative e non necessariamente dopo 5 anni”. E magari alla prossima revisione verrà cancellato quell’emendamento di Giarrusso e Cantalamessa.