Il cuore della legge è sicuramente l’articolo 1, quello cioè che va a modificare alcuni commi dell’articolo 52 del codice penale. La nuova normativa mantiene il comma uno del precedente testo, che recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”, ma cambia radicalmente il 2. Come? Aggiungendo la parola “sempre”. Vale a dire che se prima in caso di violazione di domicilio doveva sussistere quel rapporto di proporzione tra difesa e offesa previsto dal comma 1, ora quel rapporto esisterà sempre nei casi di legittima difesa domiciliare. Resta praticamente invariato anche il comma 3, che amplia la possibilità di difesa anche al luogo di lavoro (come attività commerciali o imprenditoriali). Grazie all’introduzione di un ulteriore comma, cioè il quarto viene ampliato e definito il concetto di offesa. Agisce “sempre in stato di legittima difesa”, infatti, colui che “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. In questo modo sarà sufficiente che il ladro minacci di essere armato per potersi avvalere della legittima difesa, mentre in passato era necessaria una valutazione più accurata della proporzione tra offesa e difesa.

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