Il testo prevede un inasprimento delle pene per un’ampia platea di reati. Si parte dalla violazione di domicilio (art. 614 del codice penale) che sarà punita da uno a quattro anni, e non più da sei mesi a tre anni, per “chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno” e da due a sei anni, e non più da uno a cinque, “se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”. Per il furto (614 bis c.p.), invece, la forbice delle sanzioni passa da quattro a sette anni, in luogo dell’attuale formulazione “da tre a sei anni”. Inasprite anche le pene previste, sempre per il furto, in caso di aggravanti, come l’utilizzo della violenza o se il colpevole porta indosso “armi o narcotici anche senza usarli”. In questo caso “la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1000 a euro 2.500”. Pene più severe anche per il reato di rapina (628 c.p.): il massimo resta fissato a 10 anni di reclusione, ma il minimo passa da 4 a 5 anni, con ulteriori inasprimenti in caso di aggravanti.

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