Un’eventuale esenzione dal pagamento dell’Ici per le scuole paritarie sarebbe “come un aiuto di Stato che potrebbe falsare la libera concorrenza“. A scrivere così sono i giudici della quinta sezione civile della Corte di Cassazione che ha dato ragione al Comune di Livorno che intende far pagare l’imposta sugli immobili di sei anni (dal 2004 al 2009 compresi) a due istituti religiosi della città. Il Comune toscano aveva già vinto davanti alla Suprema Corte in un procedimento analogo in una battaglia giudiziaria contro altre due scuole paritarie. In entrambi i casi ad avviare la richiesta di pagamento nel 2012 era stato il Comune (all’epoca a guida centrosinistra).
In questo secondo caso il Comune ha chiesto l’Ici alle Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena (istituto che ha sede sul lungomare) e le Suore Trinitarie (la scuola si trova in piazza Logo Pio, nel quartiere Venezia). In un primo momento, nel 2013, la commissione tributaria regionale – in appello – aveva dato ragione a entrambe le scuole. Ma secondo quanto scrive la Cassazione, la commissione regionale avrebbe “fatto una non corretta applicazione della norma, così come essa deve leggersi ed intendersi alla luce della giurisprudenza nazionale e dei principi di diritto comunitario”.
La Commissione regionale non avrebbe infatti tenuto conto di una serie di disposizioni, tra cui la decisione 284 del 2013 della Commissione Europea, che prevede che l’esenzione dell’Ici prevista in favore degli enti non commerciali può essere applicata solo agli immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, svolta cioè o a titolo gratuito o dietro a un compenso solo simbolico. Non è il caso delle scuole paritarie, evidentemente: un’eventuale esenzione, secondo gli alti giudici, sarebbe da configurarsi come un aiuto di Stato che potrebbe falsare la libera concorrenza.