Non sempre il Garante per la privacy ha ragione. Eccezioni a parte però è avvenuto che l’Unione comunale del Chianti fiorentino abbia vinto una battaglia legale contro l’autorità sul terreno della trasparenza amministrativa che dovrà versare 15mila – ai comuni consorziati Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa – su ordine del Tribunale di Firenze.

Il contenuto della sentenza, che il giudice ha emesso alle fine di marzo, nella causa civile di primo grado “ruota intorno all’interpretazione dell’articolo 162 comma 2 bis del codice della Privacy”. Ebbene la querelle scaturisce dall’ordinanza, poi impugnata dall’Unione comunale assistita dall’avvocato Sauro Erci, con la quale il Garante aveva ingiunto all’Unione il pagamento di 10.000 euro per la violazione di questo articolo. In particolare era stato contestato all’Unione che, in occasione della pubblicazione della graduatoria per l’ammissione di un beneficio assistenziale, il Pacchetto Scuola, fossero stati pubblicati alcuni dati sia dei soggetti non ammessi al beneficio sia di quelli ammessi. Per il giudice si è trattato dunque di una diffusione giustificata e necessaria di una graduatoria che doveva contenere i nomi dei beneficiari e dei non ammessi al beneficio con i singoli Isee.

“L’illecito non sussiste – continua la sentenza – anche perché sono state rispettate le linee guida del garante per la privacy, dato che non è stato indicato il codice fiscale, via e numero civico ed altri elementi non necessari per la loro identificazione”. Il Tribunale di Firenze ha annullato la sanzione e ha ordinato la restituzione all’ente comunale di tutte le somme già versate da quest’ultimo. Per adempiere ad un compito, richiesto dall’allora Provincia attraverso un atto dirigenziale che invitava a riempire le colonne di un foglio Excel per la formazione delle graduatorie, l’Unione comunale si era attenuto a quanto previsto dall’istruttoria pubblicando sul proprio sito web la graduatoria pacchetto scuola 2010-2013 con le informazioni relative ai soggetti non ammessi al beneficio economico (nome del beneficiario, genitore, residenza, scuola, classe, ordinamento in base all’Isee).

Secondo il giudice l’elemento dell’illecito contestato, ovvero la diffusione di dati non pertinenti alla finalità amministrativa, non sussiste in nome della trasparenza che deve governare la stessa attività amministrativa. “Le graduatorie erano quindi pedissequamente esecutive di quella dirigenziale – riferisce la sentenza – indicando direttamente in modo del tutto necessario rispetto alle finalità della trasparenza amministrativa che nello specifico doveva improntare l’agire della pubblica amministrazione. La colonna contenente l’Isee di ciascuno è stata correttamente pubblicata per la trasparenza. Ed era un requisito espressamente previsto dal bando e dunque è corretto che la graduatoria, atto esecutivo del bando, dia conto della sua corretta formazione con tutti gli elementi necessari a verificare, per chiunque soprattutto per gli esclusi, che sia stata fatta una corretta esecuzione delle norme generali del bando”.

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