Cambiano le regole sull’assegno di mantenimento dopo il divorzio: verrà interrotto se l’ex coniuge va a convivere con un nuovo partner o si risposa, mentre verrà eliminato il criterio del ‘tenore di vita’ acquisito durante il matrimonio. Queste le principali novità contenute nella proposta di legge Divorzio, all’esame della commissione Giustizia della Camera, che modifica la legge del 1970. Il testo, a firma della deputata del Pd Alessia Morani, che ne è anche relatrice, è stato modificato da Lega e M5S. Terminato l’esame degli emendamenti, per la prima approvazione si attendono soltanto i pareri delle altre commissioni competenti. Il teso arriverà in aula il 13 maggio.
ADDIO AL CRITERIO DEL TENORE DI VITA – Nel corso dell’esame in commissione è saltata la norma sul carattere ‘compensativo’ dell’assegno. Secondo la proposta dem, infatti, la determinazione dell’assegno avrebbe dovuto equilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, garantendo il diritto all’assegno a quello economicamente più debole e limitando eventuali disparità. Con un emendamento presentato dal leghista Roberto Turri, contraria la relatrice Alessia Morani, è stato però eliminato il riferimento all’equilibrio economico tra i due ex coniugi. In pratica si dice addio al criterio del “tenore di vita” più volte messo in discussione da diverse sentenze della Cassazione. In primis quella del maggio 2017 con cui la Suprema Corte aveva respinto il ricorso della moglie dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli a cui nel 2014 la Corte di Appello di Milano aveva negato l’assegno di divorzio.
A luglio 2018 gli Ermellini si erano espressi a riguardo, reintroducendo il ‘tenore di vita’ e stabilendo che per concedere o meno il benefit era necessaria una valutazione in base a un “criterio composito”. “Un criterio che – spiegavano i giudici – alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale”.
I NUOVI CRITERI – Svanito il carattere compensativo dell’assegno, che il testo originale ricercava, i nuovi criteri sono: patrimonio e reddito netto di entrambi, durata del matrimonio, età e condizioni di salute di chi richiede il mantenimento, contributo fornito da ciascuno dei due “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune”, eventuale riduzione della capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, il contributo per figli minori, disabili o non indipendenti a livello economico, la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali. Questi ultimi tre criteri rappresentano delle novità rispetto alla legge attualmente in vigore, così come la sostituzione del concetto più generico di “condizioni dei coniugi”, con quello più specifico di “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”.
UN ASSEGNO A TEMPO E INTERRUZIONI PER NUOVA CONVIVENZA – Un’altra novità riguarda l’introduzione di un assegno a tempo: nel caso in cui la scarsa situazione monetaria del coniuge che richiede il mantenimento sia dovuta a “ragioni contingenti o superabili”, il giudice può concedere un mantenimento che duri per un periodo stabilito. Ma l’erogazione può essere interrotta anche in altri casi. Per esempio, definitivamente, quando l’ex coniuge che ne beneficia si sposi nuovamente (anche con unione civile) o nel caso di una convivenza.