L’assegno viene erogato secondo il reddito del nucleo familiare. Ma cosa intende l’Inps per nucleo familiare? Secondo quanto dichiarato sul sito dell’Istituto, il nucleo può essere composto, oltre che dal richiedente (dipendente o pensionato), dal coniuge o dalla parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia, dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno, dai figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione. Ma non solo, possono far parte del nucleo anche i figli fino ai 21 anni se ancora studenti o apprendisti, purché non facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione. Anche i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori o maggiorenni o inabili a proficuo lavoro, cioè soggetti disabili mentalmente o fisicamente che non possono lavorare, possono rientrare nel nucleo, previa autorizzazione, ma solo se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti né sono coniugati.

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