Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È incostituzionale l’improcedibilità prevista – nell’ambito dell’esecuzione forzata su immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica convenzionata – per il caso in cui il creditore fondiario non risponda a particolari requisiti o non partecipi alla procedura. È quanto si legge nella sentenza numero 211 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, numero 178.
La norma censurata prevedeva che il giudice dell’esecuzione dovesse verificare d’ufficio in capo al creditore fondiario procedente la sussistenza dei seguenti requisiti: rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dalla legge numero 457 del 1978 (articolo 44) e inserimento dell’istituto di credito nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Corte, dopo aver constatato che il citato elenco non risulta ancora istituito e dopo aver preso atto che la formulazione della disposizione ha generato interpretazioni significativamente diverse, ha reputato irragionevole e sproporzionata la norma censurata, ricostruita dal rimettente in maniera da abbracciare tanto una ratio sanzionatoria, quanto una supposta funzione di tutela della garanzia dello Stato.
La Corte ha ritenuto, anzitutto, incostituzionale la disciplina, là dove prevede la sanzione della improcedibilità per il creditore che non abbia rispettato i requisiti indicati nel richiamato articolo 44 della legge numero 457 del 1978, in presenza dei quali gode della garanzia dello Stato. Se dal mancato rispetto dei citati requisiti si fa discendere anche la perdita della garanzia dello Stato, risulta, infatti, sproporzionato inibire in aggiunta l’accesso alla tutela esecutiva. Se, invece, si esclude la perdita della garanzia dello Stato, l’improcedibilità determina solo l’irragionevole effetto di far valere la garanzia dello Stato al di fuori della procedura, anziché nell’ambito della stessa, ove la garanzia opera in via sussidiaria.
Parimenti, irragionevole, oltre che sproporzionata, è la norma se interpretata nel senso di estendere l’improcedibilità anche ai casi in cui il creditore fondiario neppure partecipi alla procedura concernente i richiamati immobili. La Corte rileva, infatti, che il creditore fondiario viene per legge avvisato dell’avvio della procedura concernente il bene su cui grava il suo diritto di ipoteca e rispetto al quale gode della garanzia dello Stato. Pertanto, se non interviene, è solo su di lui che dovrebbero riverberarsi le conseguenze della sua stessa inerzia. Viceversa, è irragionevole correlare all’inerzia del creditore fondiario l’improcedibilità per gli altri creditori, consentendo, al contempo, al debitore di assicurarsi, con il solo pagamento delle rate del mutuo fondiario, una temporanea impignorabilità del bene.
La Corte ha, infine, ribadito che restano fermi gli strumenti preposti alla tutela della finalità abitativa, vale a dire l’improcedibilità in caso di mancato avviso al comune e all’ente finanziatore circa la pendenza della procedura e il rispetto degli oneri reali in capo all’assegnatario della vendita forzata.
Politica - 10 Maggio 2019
Tav, Toninelli: “Prioritaria ed emergenziale in emendamento Lega? Non voglio polemiche, c’è irritazione nel loro partito”
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“Emendamento della Lega a favore del Tav? Non voglio fare polemica”. Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine della presentazione del piano industriale di ferrovie dello Stato 2019-2023 con Giuseppe Conte e Giovanni Tria, preferisce non rispondere sull’emendamento allo Sblocca cantieri presentato dal partito di maggioranza, col M5s, che definisce l’alta velocità tra Torino e Lione “prioritaria ed emergenziale”. No comment anche alla domanda, sempre su un emendamento targato Carroccio, che prevede l’innalzamento delle soglie a un milione di euro per le opere senza bando di gara. “Vedo irritazione nella Lega dopo il caso Siri, non rispondo a provocazioni”.
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Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È incostituzionale l’improcedibilità prevista – nell’ambito dell’esecuzione forzata su immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica convenzionata – per il caso in cui il creditore fondiario non risponda a particolari requisiti o non partecipi alla procedura. È quanto si legge nella sentenza numero 211 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, numero 178.
La norma censurata prevedeva che il giudice dell’esecuzione dovesse verificare d’ufficio in capo al creditore fondiario procedente la sussistenza dei seguenti requisiti: rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dalla legge numero 457 del 1978 (articolo 44) e inserimento dell’istituto di credito nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Corte, dopo aver constatato che il citato elenco non risulta ancora istituito e dopo aver preso atto che la formulazione della disposizione ha generato interpretazioni significativamente diverse, ha reputato irragionevole e sproporzionata la norma censurata, ricostruita dal rimettente in maniera da abbracciare tanto una ratio sanzionatoria, quanto una supposta funzione di tutela della garanzia dello Stato.
La Corte ha ritenuto, anzitutto, incostituzionale la disciplina, là dove prevede la sanzione della improcedibilità per il creditore che non abbia rispettato i requisiti indicati nel richiamato articolo 44 della legge numero 457 del 1978, in presenza dei quali gode della garanzia dello Stato. Se dal mancato rispetto dei citati requisiti si fa discendere anche la perdita della garanzia dello Stato, risulta, infatti, sproporzionato inibire in aggiunta l’accesso alla tutela esecutiva. Se, invece, si esclude la perdita della garanzia dello Stato, l’improcedibilità determina solo l’irragionevole effetto di far valere la garanzia dello Stato al di fuori della procedura, anziché nell’ambito della stessa, ove la garanzia opera in via sussidiaria.
Parimenti, irragionevole, oltre che sproporzionata, è la norma se interpretata nel senso di estendere l’improcedibilità anche ai casi in cui il creditore fondiario neppure partecipi alla procedura concernente i richiamati immobili. La Corte rileva, infatti, che il creditore fondiario viene per legge avvisato dell’avvio della procedura concernente il bene su cui grava il suo diritto di ipoteca e rispetto al quale gode della garanzia dello Stato. Pertanto, se non interviene, è solo su di lui che dovrebbero riverberarsi le conseguenze della sua stessa inerzia. Viceversa, è irragionevole correlare all’inerzia del creditore fondiario l’improcedibilità per gli altri creditori, consentendo, al contempo, al debitore di assicurarsi, con il solo pagamento delle rate del mutuo fondiario, una temporanea impignorabilità del bene.
La Corte ha, infine, ribadito che restano fermi gli strumenti preposti alla tutela della finalità abitativa, vale a dire l’improcedibilità in caso di mancato avviso al comune e all’ente finanziatore circa la pendenza della procedura e il rispetto degli oneri reali in capo all’assegnatario della vendita forzata.
Roma, 20 dic (Adnkronos) - Ha da poco preso il via in aula alla Camera la 'chiama' dei deputati per il voto di fiducia sulla manovra.
Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "La difesa di Matteo Salvini ha fornito nella memoria depositata una lettura non in linea con le risultanze probatorie". Sono iniziate con queste parole le repliche della procuratrice aggiunta di Palermo Marzia Sabella nel processo Open Arms, prima che i giudici si ritirino in Camera di consiglio. "Si sostiene nella memoria" depositata dalla difesa di Matteo Salvini "che l'autorizzazione allo sbarco dei minori" dalla nave spagnola Open Arms "non competeva al ministro ma alla prefettura" e questo "viene desunto da due esami testimoniali", dice. "Peccato che lo stesso prefetto di Agrigento di allora, Caputo, ha dichiarato in aula che l'autorizzazione allo sbarco provenisse dal ministro. Peccato che è lo stesso imputato a sostenere la competenza sui minori". . "I minori non erano più alla frontiera ma in acque nazionali- prosegue Sabella - quindi avevano diritto a sbarcare. Inoltre, si omette di dire che il Tribunale di Catania ha trattato la questione dei tempi dello sbarco dei minori e non del diritto".
Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Tra il pubblico all'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dove oggi sarà emessa la sentenza del processo a carico di Matteo Salvini accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio, c'è anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. In aula anche il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e l'ex europdeputata leghista Annalisa Tardino.
Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - A dicembre l'Istat rileva "segnali contrastanti" dagli indicatori di opinione degli operatori economici: infatti per il terzo mese di fila l’indice del clima di fiducia dei consumatori flette passando da 96,6 a 96,3; invece, l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento (da 93,2 a 95,3), tornando ad aumentare dopo due mesi consecutivi di calo.. Tra i consumatori, continua l'istituto, si evidenzia un peggioramento soprattutto delle attese sulla situazione economica del Paese e di quelle sulla disoccupazione, che si riflette in un calo del clima economico (da 97,8 a 96,1) e di quello futuro (da 93,8 a 93,3). Invece, Il clima personale registra un lieve aumento (da 96,2 a 96,4) e il clima corrente rimane sostanzialmente stabile (da 98,7 a 98,6).
Quanto alle imprese, l’indice di fiducia diminuisce nell’industria (nella manifattura cala da 86,5 a 85,8 e nelle costruzioni flette da 101,5 a 100,9) mentre aumenta nei servizi, seppur con intensità diverse tra i comparti: in particolare, l’indice sale decisamente nei servizi di mercato (da 93,9 a 99,6) mentre nel commercio al dettaglio registra un incremento marginale (l’indice passa da 106,8 a 106,9). Circa le componenti degli indici di fiducia del settore industriale, nella manifattura migliorano solo le attese di produzione e nelle costruzioni peggiorano entrambe le variabili.Nel comparto dei servizi di mercato, l'Istat osserva un’evoluzione positiva di tutte le componenti dell’indicatore; invece, nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite migliorano ma le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo e le attese sulle vendite diminuiscono.
Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "Se mollerò? Assolutamente no, in ogni caso". Così il vicepremier Matteo Salvini prima di entrare al bunker Pagiarelli di Palermo dove oggi sarà emessa la sentenza del processo che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.
Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "Avevo promesso di fermare l'immigrazione di massa e lo abbiamo fatto, abbiamo ridotto i morti in mare, abbiamo protetto gli italiani, abbiamo ridotto i reati, salvato vite, non mi aspetto una medaglia, ma qualunque sia la sentenza sono fiero di aver mantenuto le promesse fatte agli italiani e quindi entro in questa aula di tribunale fiducioso e orgoglioso". Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, prima di entrare nell'aula bunker del Pagliarelli, prima della sentenza del processo Open Arms che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.