Il Tribunale amministrativo della Calabria ha rilevato la "contraddittorietà" del provvedimento di revoca del finanziamento. Non solo: la decisione del Viminale potrebbe aver causato un danno alle casse dello Stato che dovrà essere segnalato "alla Procura della Corte dei Conti della Regione"
Il ministero dell’Interno non doveva cancellare i progetti Sprar di Riace. Il Tar della Calabria ha accolto il ricorso del Comune e ha annullato il provvedimento che aveva lo escluso dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato presentato dal vice sindaco Giuseppe Gervasi il primo gennaio scorso. “E’ una bella notizia per Riace ma resta l’amarezza per aver interrotto un’esperienza positiva come quella di Riace”, ha commentato il sindaco sospeso Mimmo Lucano. “Le persone sono state trasferite – ha sottolineato il primo cittadino – i danni sono stati fatti. Ma almeno si ristabilisce dal punto di vista amministrativo un po’ di giustizia. Abbiamo operato in una terra col destino segnato e vogliamo continuare a farlo. Noi andiamo avanti e per quanto mi riguarda cercherò giustizia in tutte le sedi”.
“Il ministero, secondo i giudici, hanno violate le regole di gestione dei progetti contenute nelle linee guida dell’agosto 2016 – spiega Nazarena Zorzella, avvocato membro dell’Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione che ha presentato il ricorso – Quando il ministero rileva criticità deve contestare ogni specifica violazione e dare un termine per il superamento delle stesse. E non l’ha fatto”. La decisione infatti si fonda essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dai difensori del Comune, che a Riace a dicembre sia stato autorizzato il finanziamento per il triennio “2017-2019, in prosecuzione del triennio precedente senza avere comminato penalità, e dall’altro, quasi contestualmente”, un mese dopo il Viminale “ha assunto un atto che fonda le penalità e, dunque, la revoca su criticità afferenti al precedente triennio”. “Il Collegio – scrivono i giudici del Tar – reputa che la contraddittorietà tra la prosecuzione autorizzata a dicembre e la successiva nota di gennaio sia manifesta. L’autorizzazione alla prosecuzione del progetto può, dunque, trovare spiegazione solo con ‘la massima benevolenza dell’Amministrazione’, di cui dà conto la difesa erariale, evidentemente attuatasi mettendo a disposizione del Comune risorse umane e finanziarie, nonostante il riscontrato caos gestionale ed operativo, che emerge con chiarezza dagli atti di causa”.
La valutazione del Viminale, tra l’altro, potrebbe aver causato un danno all’erario: “Osserva in definitiva il Collegio come il progetto avrebbe dovuto essere eventualmente chiuso alla scadenza naturale. Averne autorizzato la prosecuzione, lasciando la gestione di ingenti risorse pubbliche in mano ad un’amministrazione comunale, per quanto ricca di buoni propositi e di idee innovative, ritenuta priva delle risorse tecniche per gestirle in modo puntuale ed efficiente, appare fonte di danno erariale che dovrà essere segnalato alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria ed alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lazio, per i rispettivi profili di competenza”.
“Ritiene il Collegio che i riconosciuti ed innegabili meriti del ‘sistema Riace’ abbiano giocato un ruolo decisivo nel ritenere superate (e non penalizzanti) le criticità rilevate nel precedente triennio, le quali però non avrebbero potuto essere recuperate a posteriori, per motivare la revoca, se non rinnovando per intero il procedimento”. Per i giudici, quindi, sono fondati due motivi del ricorso “in quanto la decurtazione del punteggio è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite in ordine alla previa diffida, e la conseguenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, lo stesso progetto era stato autorizzato dall’amministrazione alla prosecuzione”.
I giudici hanno invece rigettato altri punti del ricorso, sostenendo, tra l’altro, che “i ritardi nell’erogazione dei finanziamenti previsti sono una conseguenza ovvia delle inesattezze e delle omissioni, imputabili esclusivamente al Comune di Riace, nell’attività di doverosa rendicontazione della spesa” e che “larga parte delle criticità ed inefficienze del ‘sistema Riace’ non sono affatto dipese dai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti” da parte del ministero.