Le sezioni unite della Suprema corte hanno accolto il ricorso di un pm di Ancona contro il dissequestro delle merci di un commerciante. Il pg della Cassazione aveva chiesto di sollevare la questione di fronte alla Corte costituzionale
Stop ai derivati della cannabis nei canapa shop così come nelle rivenditorie di tabacchi. Per la Cassazione la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis sativa“, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina, “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante“. Saranno dunque i giudici di merito, di volta in volta, a valutare la soglia di ‘efficacia drogante’ che rientra nei parametri del consentito. La decisione arriva dalle sezioni unite penali della Suprema corte e comporta lo stop alla vendita dei sottoprodotti della canapa. La decisione nasce dal ricorso presentato da un pm di Ancona che si opponeva alla revoca del sequestro dei prodotti di un negozio.
Nell’udienza, svolta a porte chiuse, la Procura generale della Cassazione ha chiesto di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale in merito alla questione della cannabis su cui si erano già espresse, con contrarie interpretazioni, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione (la prima si era espressa per il divieto del commercio, la seconda per la sua liceità). Nel dispositivo della sentenza si legge che “la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole”.
La procura della Cassazione, rappresentata dal pg Maria Giuseppina Fodaroni, non vi sarebbe ragionevolezza nel sistema normativo attuale sulla cannabis light e le indicazioni fornite dal legislatore non sarebbero chiare e, di conseguenza non sarebbero chiare quali siano le condotte suscettibili di essere sanzionate. La legge attuale, dunque, oltre a essere in contrasto con articoli della Costituzione, lo sarebbe anche con le norme europee. In subordine alla trasmissione degli atti alla Consulta, il pg della Cassazione aveva chiesto di accogliere il ricorso del pm di Ancona contro la decisione del Riesame di annullare il sequestro nei confronti del commerciante.
La decisione della Suprema corte ha subito riaperto la polemica sui canapa shop, oggetto della recente direttiva del Viminale che punta alla loro chiusura. “Siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma, e a favore del divertimento sano”, ha commentato Matteo Salvini. E molti esponenti di destra e centrodestra a partire da Giorgia Meloni hanno auspicato l’immediata chiusura dei negozi, nonostante il dispositivo specifichi che si integra “il reato di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa” ma salvo “che tali prodotti siano privi di efficacia drogante”. I Radicali italiani osservano che “la legge 242/2016 che consente la coltivazione di canapa industriale, con il limite di thc allo 0,2%, non vieta espressamente la vendita di infiorescenze” e “in uno Stato di diritto, ciò che non è espressamente vietato dalla legge è lecito”. “Attraverso Weedo, la campagna antiproibizionista di Radicali Italiani stiamo tenendo i contatti con decine di imprenditori che nell’ultimo anno hanno subito sequestri, arresti e segnalazioni che si sono risolti nel nulla e che hanno avuto come unica conseguenza i danni economici alle imprese”, ricordano. “Una guerra alla ‘droga’ così al ribasso, non intacca minimamente il mercato illegale che continua i suoi traffici indisturbato, ma si abbatte solo su migliaia di imprenditori che hanno investito nella filiera e che pagano le tasse”.