Il decreto chiarisce che il “ristoro” andrà solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35mila euro nel 2018, ma anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come anche alle microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni. Ovviamente purché alla data di risoluzione o di liquidazione delle banche risultassero possessori degli strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – emessi dagli stessi istituti di credito e che in seguiti li abbiano continuati a detenere. Hanno parimenti diritto eventuali loro familiari (coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto e parenti entro il secondo grado), che abbiano acquisito gli strumenti finanziari dai risparmiatori per trasferimento con atto tra vivi dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli. Lo stesso diritto è concesso anche ai successori per causa di morte delle persone fisiche individuate in precedenza che abbiano acquisito gli strumenti finanziari delle banche dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli.

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