Il decreto prevede che i ristori dei Fir a chi ha acquistato azioni e obbligazioni subordinate delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta scatta se saranno accertate “violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza” (il cosiddetto misselling) indicati dal Testo unico della finanza. La Commissione tecnica che gestirà le procedure stabilirà “criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subìto e il nesso causale tra le violazioni e tale danno”.
Saranno considerate violazioni la vendita o il collocamento di azioni o bond emessi da una banca o da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo, effettuati senza strumenti informativi e di valutazione che consentissero ai risparmiatori di avere consapevolezza dei rischi e di comprendere che quei rischi fossero in linea con le proprie caratteristiche. Tra le violazioni rientrerà anche l’uso di strategie di vendita o collocamento dei prodotti finanziari connesse all’erogazione di finanziamenti o altre forme di credito (operazioni “baciate”); carente informazione o profilatura della clientela; concentrazione di azioni e bond piazzati dalle banche in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, oppure pari o superiore al 30% nei servizi di gestione di portafogli; la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca appena prima del collocamento di azioni e bond; operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca per fare comprare azioni e bond propri, come anche la diffusione di informazioni in grado di manipolare il convincimento dei sottoscrittori.