Nonostante l’affitto breve non venga considerato al pari di un’attività d’impresa, è comunque soggetto a tasse. I redditi derivanti da una locazione di breve durata rientrano tra i redditi fondiari al pari delle locazioni di maggior durata. La tassazione è prevista solo sui redditi effettivamente incassati e quindi sul canone di locazione percepito in quei 30 (o meno) giorni. È possibile usufruire del regime di cedolare secca, vale a dire un’aliquota unica al 21% che esclude i redditi derivanti dall’affitto da quelli tassati ed evita il pagamento delle addizionali comunali e regionali Irpef. Grazie alla nuova normativa introdotta nel 2017, ora è possibile far rientrare sotto questo regime alternativo anche i redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario e di locazione che comprende servizi accessori, per esempio la pulizia e la fornitura di biancheria. L’aliquota dell’imposta sostitutiva fissata al 21 per cento si applica all’intero importo del canone indicato nel contratto, non è previsto l’abbattimento forfettario del 5%, possibile invece nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione. Sempre dal 2017, gli intermediari, che siano piattaforme online o agenzie, che partecipano in tutto o in parte al pagamento del canone, sono obbligati ad effettuare loro stessi la ritenuta. In questo caso, ad esempio, bisognerà verificare se il prezzo dell’immobile proposto dal sito o dall’annuncio è già comprensivo dell’aliquota al 21%. Se invece il proprietario affitta autonomamente un immobile, la richiesta dell’aliquota e il conseguente versamento all’Erario spettano a lui che, in sede di dichiarazione dei redditi, sceglierà per ogni “contratto” stipulato quale regime di tassazione adottare.

Community - Condividi gli articoli ed ottieni crediti
Articolo Precedente

Aiuti alle famiglie, dai sussidi economici ai congedi parentali lunghi: ecco come funzionano negli altri Paesi europei

next