Anche l’imposta di soggiorno è obbligatoria per gli affitti brevi. In questo caso, così come per la ritenuta, il responsabile della riscossione, come ricorda la legge del 2017, è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, “ovvero colui che interviene nel pagamento dei predetti canoni”. Questo vuol dire che nel caso in cui l’utente paghi l’affitto direttamente tramite sito sarà il gestore di quest’ultimo a dover versare l’imposta nelle casse comunali. Viceversa, nel caso in cui sia il proprietario a riscuotere il canone, sarà suo compito versare la tassa. L’imposta è diversa di Comune in Comune. Questa viene infatti istituita con deliberazione del consiglio comunale ed è applicabile – secondo criteri di gradualità – in proporzione al prezzo, fino all’ammontare di 5 euro a persona per notte di soggiorno. Anche per questa misura il Decreto Crescita prevede una stretta. Sia i proprietari degli immobili che gli intermediari dovranno infatti comunicare “in forma anonima e aggregata per struttura” i dati delle presenze per la pubblica sicurezza. Responsabili in solido, nel caso in cui il proprietario si appoggi ad una piattaforma, anche i siti. Le informazioni comunicate saranno condivise anche con i Comuni che potranno così denunciare eventuali inesattezze sulle imposte versate.

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