Tre violazioni delle regole sulle norme dei capi degli uffici giudiziari. Per questa ragione il Tar del Lazio ha annullato la decisione del Consiglio superiore della magistratura di nominare Edoardo Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’appello di Torino. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro (assistito dagli avvocati Franco Coccoli e Marco Di Lullo), uno dei quattro candidati al ruolo insieme a Renata Silva, Ambrogio Ceron e – appunto – Barelli Innocenti. Nel suo ricorso Sarpietro ha sollevato alcuni dubbi sulla valutazione fatta dall’organo di autogoverno di magistrati. Secondo lui e i suoi avvocati la quinta commissione del Csm, quella che si occupa delle nomine dei vertici, ha fatto tre valutazioni errate.

All’unanimità i consiglieri di quella commissione avevano appoggiato la candidatura di Barelli Innocenti. Poi quella proposta (il cui relatore era Luca Palamara) è stata poi approvata dal plenum il 20 giugno 2018. “Risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio”, è la valutazione della quinta sezione riportata nel verbale di quell’assemblea. “Barelli Innocenti può vantare una prolungata ed intensa esperienza di uffici di secondo grado – ove il dottor Sarpietro non ha mai prestato servizio – con l’esercizio di incarico semidirettivo svolto con gli eccellenti risultati di cui si è detto, proprio nell’ufficio in cui si colloca il posto da assegnare”, sosteneva il Csm. Questa situazione garantiva “la sicura conoscenza, da un lato, del tessuto socio economico e delle tipologie dei procedimenti e conflitti che caratterizzano l’attività giurisdizionale nel territorio, dall’altro del funzionamento, criticità e possibili rimedi degli uffici giudiziari che in esso operano”.

D’altronde – ricordano – dopo il pensionamento di Arturo Soprano, suo predecessore, Barelli Innocenti faceva le funzioni di presidente. Sarpietro, che è stato presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste prima di guidare la sezione Gip/Gup di Catania, non aveva esperienza di uffici di secondo grado, non conosceva il territorio e aveva svolto incarichi in strutture diverse, distanti “e di dimensioni incomparabilmente inferiori rispetto alla Corte d’Appello di Torino”. Gli avvocati di Sarpietro hanno contestato questo giudizio. Secondo loro non può essere dato un punteggio maggiore all’esperienza di dirigente di “secondo grado”, né all’esperienza acquisita in Piemonte, né alla dimensione degli uffici gestiti. Il Tar ha dato loro ragione: queste valutazioni violano il testo unico sulla dirigenza giudiziaria che dà pari valore all’esperienza acquisita in primo o in secondo grado. Il criterio di “territorialità”, scrivono i magistrati del Tar, “non è previsto dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari” e l’utilizzo “appare illegittimo”. “Privo di fondamento normativo” è infine il riferimento “a criteri dimensionali e alla natura settoriale degli uffici direttivi ricoperti dal ricorrente”. Barelli Innocenti è stato colto di sorpresa dalla decisione: “Non mi è stato notificato nessun ricorso – ha dichiarato all’Ansa -. Spero che almeno la sentenza venga notificata regolarmente, così potrò impugnarla nei termini di legge”. L’annullamento degli atti di nomina da parte del Csm potrebbe portare a una nuova valutazione delle candidature fatta tenendo conto degli ammonimenti del Tar.

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