Ieri il sito Affaritaliani ha scritto che il sedicente psicoterapeuta ha in realtà solo una laurea in Lettere e non ha all'attivo studi in psicologia o psichiatria. Se fosse confermato, non necessariamente configurerebbe l'esercizio abusivo della professione: la legge del 1989 sull'ordinamento della professione prevedeva una deroga, ai fini dell'iscrizione all'albo, per chi avesse anni di esperienza nel campo
L’Ordine degli psicologi ha chiesto all’ordine territoriale del Piemonte di avviare “ogni approfondimento e verifica sulla posizione di Claudio Foti“, il direttore scientifico del Centro studi Hansel e Gretel coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni della procura di Reggio Emilia su un presunto giro di affidi illeciti a Bibbiano e indagato anche per maltrattamenti in famiglia. Ieri Affaritaliani ha scritto che il sedicente psicoterapeuta ha in realtà solo una laurea in Lettere e non ha all’attivo studi in psicologia o psichiatria. Non necessariamente comunque si configurerebbe l’esercizio abusivo della professione, visto che la legge del 1989 sull’ordinamento della professione di psicologo prevedeva una deroga, ai fini dell’iscrizione all’albo, per i non laureati con alcuni anni di esperienza nel campo.
“I media riportano che uno dei coinvolti nella vicenda di Bibbiano era laureato in Lettere pur essendo iscritto all’Ordine degli Psicologi del Piemonte”, spiega l’Ordine. “In merito alla vicenda specifica, il Cnop ha chiesto all’Ordine territorialmente competente di effettuare ogni approfondimento e verifica sulla posizione di Claudio Foti. E’ necessario precisare che la regolamentazione della professione psicologica e dell’attività psicoterapica è intervenuta in Italia nel 1989 (e quest’anno ricorre il trentennale) ed è una delle più rigorose e avanzate. Per acquisire il titolo di psicologo da allora occorre un iter di almeno 6 anni (5 di laurea, un anno di tirocinio e poi un esame di stato con 4 prove) e di successivi 4 anni di specializzazione per ottenere il titolo di psicoterapeuta”.
“La legge 56 del 1989 – ricorda il Cnop – ha previsto regole chiare e definite anche per individuare coloro che, nella fase iniziale, potevano ottenere il titolo di psicologo e psicoterapeuta ed essere iscritti all’Ordine nascente. Procedura che venne affidata dal ministero della Giustizia a dei Commissari ad acta, chiamati a vagliare titoli e curricula. Gli Ordini territoriali non hanno avuto alcun ruolo in questa fase, perché sono stati costituiti solo al termine della stessa”.