Accolto il ricorso della Filctem contro l'applicazione da fine 2011 ai dipendenti della Pcma (all'epoca controllata da Magneti Marelli) di un nuovo accordo, non firmato dalla Cgil. "La possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali", e "non è consentito" recedere unilateralmente "neppure adducendo l'eccessiva onerosità"
Smettere di applicare un contratto nazionale prima della naturale scadenza, dando vita a nuovi accordi senza il consenso delle parti, cioè delle rappresentanze sindacali, è illegittimo. Anche se si è usciti da Confindustra, come ha fatto la Fca dal primo gennaio 2012. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza 21537 del 23 maggio, pubblicata il 20 agosto. La suprema Corte ha infatti accolto un ricorso della Filctem Cgil che contestava l’applicazione indistinta dal 29 dicembre 2011 a tutti i dipendenti della Pcma (Plastic Component ad Modules Automotive) – azienda all’epoca controllata da Magneti Marelli, fino al 2018 parte del gruppo Fiat Chrysler – di un nuovo contratto stipulato solo con Fim Cisl, Uilm, Fismic, Ugl, Associazione Quadri e Capi Fiat in vista dell’uscita del Lingotto dall’associazione industriale per decisione dell’allora numero uno Sergio Marchionne.
Per i giudici, che hanno pronunciato una sentenza avversa a quella della Corte d’Appello, il punto di vista sindacale è “fondato”. Secondo la Corte di Torino, infatti, il contratto era “legittimo” perché a partire dal primo gennaio 2012 la Pcma, per “effetto del recesso dal sistema confindustriale esercitato dal gruppo Fiat, non aderiva più a detto sistema” e per questo “non era tenuta più a rispettare le intese sindacali sottoscritte dall’associazione del settore (Federgomma)”, ma libera di applicare ai propri dipendenti “solo e soltanto il CCSL”, e cioè il contratto collettivo specifico.
Di diverso parere invece la Cassazione, secondo cui “nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta al singolo datore di lavoro”. Per questo “non è consentito” recedere unilateralmente dal contratto collettivo “neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso”, dovuto “ad una propria situazione di difficoltà economica“. Per questo ne consegue che “non è possibile la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro” del contratto, anche se “accompagnata da un congruo termine di preavviso”.
Il problema, specifica la Corte suprema, non sta quindi nel non aver consultato la Filctem-Cgil per la stipula del nuovo contratto, non essendoci un “obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali”, ma nell’aver applicato un nuovo contratto prima della sua naturale scadenza. La durata dei contratti, ha commentato Bruno Cossu, il legale che ha difeso il sindacato di Maurizio Landini, “vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito” e nessuno “può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall’organizzazione sindacale di appartenenza”. Ora la Corte di Appello di Torino, la cui sentenza è stata annullata con rinvio, dovrà fare un passo indietro seguendo i principi indicati dalla Cassazione.