Doppio binario per le tutele ai lavoratori della gig economy. A partire dai rider che consegnano il cibo a domicilio. La piccola élite ancora inquadrata con un contratto cococo può rivendicare già da oggi tutti i diritti che spettano ai dipendenti. Gli altri – la stragrande maggioranza dei ciclofattorini – dovranno aspettare la prossima primavera e a quel punto potranno contare sulla copertura assicurativa Inail ma non su un compenso fisso in base alle ore lavorate: il cottimo, diventato ormai la tipologia di pagamento più diffusa, resta consentito. Anche se la retribuzione non potrà essere determinata “in misura prevalente” dal numero di consegne fatte. E’ quello che prevede il decreto per la tutela del lavoro e le crisi aziendali, bloccato dalla crisi di governo e pubblicato in Gazzetta solo il 4 settembre nel giorno della nascita del Conte 2, a un mese dall’approvazione “salvo intese”.

“La montagna ha partorito un topolino: il testo è molto approssimativo e il rischio è che le tutele siano riservate a una minoranza“, commenta Vincenzo Martino, vicepresidente dell’associazione Avvocati giuslavoristi italiani. Mentre per Andrea Borghesi, segretario generale della Nidil Cgil, “lascia perplessi la parte sui compensi e la mancanza di qualsiasi riferimento alla trasparenza degli algoritmi e al ranking reputazionale“. E Riccardo Mancuso di Riders Union Bologna parla di “promesse disattese perché non si interviene sulle nostre rivendicazioni storiche: dallo scardinamento del sistema del cottimo al monte orario garantito all’abolizione del ranking”. Visto il cambio di maggioranza è molto probabile, comunque, che in fase di conversione il decreto sia modificato radicalmente: a marzo il Lazio del segretario Pd Nicola Zingaretti ha infatti approvato una legge regionale che mette al bando il compenso a cottimo.

Per i rider cococo le tutele che spettano ai subordinati… – L’articolo 1 del decreto, come anticipato all’inizio di agosto, è dedicato ai lavoratori delle piattaforme digitali. Il primo comma interviene “nel solco della sentenza della Corte di appello di Torino dello scorso gennaio per facilitare il lavoro dei giudici e agevolare la definizione delle controversie future”, spiega Martino. La Corte, ribaltando parzialmente la precedente decisione della sezione Lavoro del Tribunale che aveva negato il riconoscimento della subordinazione a un gruppo di rider di Foodora con contratto cococo, ha sancito che va loro applicato l’articolo 2 del Decreto legislativo 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act. Secondo quell’articolo, “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato” anche alle collaborazioni continuative se organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. Quindi: i rider restano autonomi, ma in presenza di queste condizioni hanno diritto alle tutele tipiche dei lavoratori subordinati.

Il decreto firmato da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio conferma che questa è l’interpretazione autentica, sancendo che l’articolo 2 va applicato già da oggi 5 settembre alle prestazioni “organizzate mediante piattaforme anche digitali”. Tutti i fattorini cococo, dunque, possono rivendicare per legge la retribuzione prevista dal contratto collettivo della logistica e trasporto merci, le coperture previdenziali, la malattia, le ferie, l’indennità di disoccupazione e il Tfr. Non solo: i rider iscritti alla gestione separata Inps potranno ora accedere ai congedi maternità e parentale e all’indennità di malattia e degenza ospedaliera (quest’ultima viene raddoppiata) con un requisito minimo di contribuzione di un solo mese, contro i tre previsti finora. Stesso requisito varrà anche per ricevere la dis-coll.

…ma la maggioranza è inquadrata come “occasionale” – Il problema è che oggi i fattorini di Deliveroo, Glovo (a cui l’anno scorso è stata ceduta Foodora) e UberEats non hanno contratti cococo. L’inquadramento prevalente, spiegano Borghesi e Mancuso, è il lavoro autonomo occasionale, che fino a un compenso annuo di 5mila euro lordi non è soggetto a contribuzione Inps né ad assicurazione Inail. Chi supera quella soglia apre la partita Iva o in alcuni casi viene contrattualizzato da società di logistica terze a cui le piattaforme di fatto subappaltano la gestione dei rapporti di lavoro. Di questi rider, che sono la maggioranza, si occupa il comma 2 dell’articolo 1 del decreto. Che aggiunge un Capo V-bis – Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali all’articolo 2 del decreto del 2015. Il testo si propone di fissare “livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore”. Le novità principali sono due: sul fronte della retribuzione, il corrispettivo pagato potrà ancora essere determinato in base alle consegne effettuate “purché in misura non prevalente” e il corrispettivo orario sarà riconosciuto a condizione che il lavoratore accetti almeno una chiamata per ogni ora lavorata.

Viene poi introdotto l’obbligo di copertura assicurativa Inail, con un premio determinato “in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta”. “Questo aspetto è positivo. Solo che questa parte del decreto, cruciale per lavoratori ad alto rischio di infortuni, entrerà in vigore 180 giorni dopo la conversione in legge: si parla della prossima primavera”, lamenta Borghesi. “Durante le audizioni in Parlamento chiederemo che i tempi siano più rapidi”. E la categoria della Cgil che si occupa dei lavoratori atipici contesta anche il mancato divieto di cottimo, il fatto che la disponibilità oraria sia pagata solo se si accetta almeno un ordine e l’assenza di qualsiasi riferimento alla trasparenza degli algoritmi attraverso i quali vengono gestite le consegne e i dati dei rider. Resta poi il nodo del ranking, il punteggio di “affidabilità” che se alto consente di scegliere i turni migliori ma quando si abbassa può determinare la “disconessione” del lavoratore dalla app. Che equivale a un licenziamento.

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